Nell’attività ispettiva prevale la conciliazione monocratica

Pubblicato il 16 giugno 2009 Il ministero del Lavoro, con la lettera circolare n. 8716 del 12 giugno, detta le linee guida da seguire per disciplinare l’attività di vigilanza degli ispettori, al fine di garantirne l’uniformità. Si fa riferimento alla programmazione dell’attività del personale ispettivo e alla verifica delle soluzioni applicate, sia sotto il profilo procedurale che del merito. L’azione del Ministero è volta a regolamentare le varie fasi dell’attività di verifica che sono prerogativa dei dirigenti e dei quadri intermedi, i quali sono tenuti a garantire sia la correttezza tecnico-giuridica che l’uniformità dei comportamenti del personale ispettivo nell’ambito provinciale. Di conseguenza, tutte le fonti di attivazione dell’attività di vigilanza sono di titolarità della Dpl. Per evitare la duplicazione degli interventi, le denunce provenienti dagli organi di vigilanza dovranno contenere tutti i dati necessari per la notifica dell’eventuale illecito, per cui le denunce dovranno essere definite d’ufficio senza che possano attivare un nuovo accesso presso l’azienda. La richiesta di intervento da parte dei lavoratori o dalle stesse organizzazioni sindacali avviene tramite lo strumento della conciliazione monocratica (art. 11, Dlgs 124/2004), che viene considerata “condizione preliminare di procedibilità” per l’avvio di interventi ispettivi in senso stretto. Dunque, le controversie patrimoniali daranno luogo a verifiche solo se non va a buon fine il tentativo obbligatorio di definizione tra le parti. Come si legge, poi, nella nota ministeriale, l’attività di iniziativa dovrà rappresentare l’ambito preferenziale di intervento della Dpl, che così potrà individuare quei fenomeni di maggior rilievo a livello territoriale, come: lavoro nero, interposizione irregolare di manodopera, lavoro minorile vietato, ecc..
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