Niente interessi di preammortamento se la banca ritarda la stipula del mutuo

Pubblicato il 18 dicembre 2012 Con sentenza n. 23208 del 17 dicembre 2012, la Cassazione ha escluso la legittimità del pagamento degli interessi di preammortamento da parte del cliente di una banca qualora quest’ultima ritardi nella stipula del finanziamento in virtù di una clausola contrattuale che le consente di anticipare o differire la sottoscrizione dell'atto di mutuo.

Ed infatti – precisa la Corte di legittimità – solo dalla definitiva decisione sull'erogazione o meno del finanziamento discendono alcuni obblighi prodromici a carico del cliente mentre l'anticipazione o il rinvio della data di stipulazione sono rimessi all'insindacabile giudizio della banca.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy