Nullo l'atto impositivo se manca il contraddittorio

Pubblicato il 17 marzo 2014 La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 90/02/2014 del 13 gennaio 2014, annulla un atto impositivo emesso per abuso del diritto senza aver permesso al contribuente di instaurare un contraddittorio.

Il richiamo è all'articolo 37-bis del DPR n. 600/1973, che prevede la possibilità per il contribuente di esporre le proprie motivazioni, entro 60 giorni dalla richiesta scritta del Fisco con lettera raccomandata, prima che si provveda all'emissione di qualsiasi atto impositivo.

Il caso in esame riguarda una società, alla quale era stato contestato un comportamento elusivo per il quale non era stata riconosciuta la deducibilità di una minusvalenza, che lamentava di non aver avuto modo di esprimere le proprie motivazioni in un contraddittorio.

I giudici della Commissione accolgono l'appello della contribuente e risolvono la controversia sentenziando la nullità dell'avviso di accertamento impugnato.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Lavoratori domestici: in scadenza il versamento del terzo trimestre 2025

03/10/2025

Istituzione della festa nazionale san Francesco d'Assisi

03/10/2025

CCNL Laboratori analisi e poliambulatori Cifa - Stesura dell'1/9/2025

03/10/2025

Accessi fiscali domiciliari e ruolo del giudice: chiarimenti della Cassazione

03/10/2025

Laboratori analisi Cifa. Rinnovo

03/10/2025

Approvato dal CDM il decreto Flussi: ecco le quote per il triennio 2026-2028

03/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy