Patto di prova ed espletamento di mansioni diverse

Pubblicato il 06 dicembre 2018

La giurisprudenza consolidata, in applicazione dei principi civilistici di diritto comune, ritiene che, in caso di non coincidenza delle mansioni espletate in concreto rispetto a quelle indicate nel patto di prova, il lavoratore abbia esclusivamente diritto al ristoro del pregiudizio sofferto.

Pertanto, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 31159 del 3 dicembre 2018, ha ribadito che, nel caso studiato, una volta accertata l'illegittimità del recesso consegue - anche laddove sussistano i requisiti numerici - che non si applicano la Legge n. 604/66 o l'art. 18, Legge n. 300/70, ma si ha unicamente la prosecuzione - ove possibile - della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno.

Quindi, in definitiva, la dichiarazione di illegittimità del recesso nel periodo di prova, nel caso in cui il lavoratore abbia svolto mansioni diverse rispetto a quelle specificate nel patto di prova, non comporta che il rapporto di lavoro debba essere considerato come stabilmente costituito.

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