Patto di prova ed espletamento di mansioni diverse

Pubblicato il 06 dicembre 2018

La giurisprudenza consolidata, in applicazione dei principi civilistici di diritto comune, ritiene che, in caso di non coincidenza delle mansioni espletate in concreto rispetto a quelle indicate nel patto di prova, il lavoratore abbia esclusivamente diritto al ristoro del pregiudizio sofferto.

Pertanto, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 31159 del 3 dicembre 2018, ha ribadito che, nel caso studiato, una volta accertata l'illegittimità del recesso consegue - anche laddove sussistano i requisiti numerici - che non si applicano la Legge n. 604/66 o l'art. 18, Legge n. 300/70, ma si ha unicamente la prosecuzione - ove possibile - della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno.

Quindi, in definitiva, la dichiarazione di illegittimità del recesso nel periodo di prova, nel caso in cui il lavoratore abbia svolto mansioni diverse rispetto a quelle specificate nel patto di prova, non comporta che il rapporto di lavoro debba essere considerato come stabilmente costituito.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026 in GU: guida alle novità in materia di lavoro

31/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro, legge in GU: le novità

31/12/2025

CBAM: avvio dal 1° gennaio 2026. Obblighi per importatori

31/12/2025

Conguaglio contributivo 2025: dall'Inps regole, scadenze e istruzioni

31/12/2025

Interesse legale 2026 all’1,60%: impatto su contributi e sanzioni

31/12/2025

Pensioni: adeguamento alla speranza di vita, con deroghe

31/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy