Plico vuoto Equitalia? Onere del destinatario

Pubblicato il 21 marzo 2016

In tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 art. 26, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.) della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale. Presunzione superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione, come nel caso in cui sia fornita la prova che il plico in realtà non conteneva alcun atto al suo interno (ovvero conteneva un atto diverso da quello che si assume spedito).  

Ricevuta ricevimento fa presumere invio e conoscenza dell’atto

In altri termini, non si ritiene necessario che l’agente della riscossione dia anche la prova del contenuto del plico spedito con lettera raccomandata, dal momento che l’atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo in forza della sopra menzionata presunzione di conoscenza. Per cui la prova dell’arrivo della raccomandata fa presumere l’invio e la conoscenza dell’atto, mentre l’onere di provare che il plico eventualmente non conteneva l’atto, spetta non già al mittente, bensì al destinatario.  

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, con sentenza n. 5397 del 18 marzo 2016 respingendo le ragioni di un contribuente, il quale – a parere della Corte – non aveva fornito la prova dell’asserita assenza, all'interno della busta notificatagli, della cartella di pagamento contestata, il cui procedimento di notifica deve dunque ritenersi perfezionato. 

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