PM non è in udienza? Il fallimento va avanti

Pubblicato il 15 gennaio 2019

La mancata partecipazione del Pm istante all’udienza prefallimentare non costituisce implicita rinuncia alla richiesta di fallimento.

I giudici della Prima sezione civile di Cassazione hanno spiegato che quando, nell’ambito dei procedimenti per la dichiarazione di fallimento, l’iniziativa sia stata presa dal Pubblico ministero, perché il giudice possa pronunciarsi nel merito, è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all’imprenditore.

E’, ossia, irrilevante che il PM, poi, non partecipi all’udienza prefallimentare, in quanto da una simile condotta non si può trarre alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere all’istanza presentata.

Del resto, è principio generale quello secondo cui se la parte non si presenta all’udienza conclusiva del procedimento al fine di rappresentare al giudice le proprie istanze finali, vale la presunzione che la stessa abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate.

Impulso del PM ha effetti per tutto il processo

La Suprema corte ha ribadito questi assunti nel testo dell’ordinanza n. 643 depositata il 14 gennaio 2019, con cui ha confermato una statuizione della Corte di merito.

In questa, era stato escluso che la mancata comparizione del PM istante alle due udienze che avevano preceduto la dichiarazione di fallimento di una Srl, potesse essere intesa come implicita rinuncia alla richiesta precedentemente presentata ai sensi dell’articolo 6 della Legge fallimentare.

L’impulso dato dal PM alla procedura fallimentare – era stato precisato – produce i suoi effetti per tutta la durata del processo, non è passibile di rinuncia e può condurre solo alla pronuncia di un provvedimento di accoglimento o di rigetto.

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