Possibili sanzioni dall’Inps per chi presenta una Dsu mendace

Pubblicato il 04 settembre 2010

Con la circolare n. 118 del 3 settembre 2010 l’Inps detta le prime disposizioni in materia di ISE/ISEE (rispettivamente indicatore della situazione economica e indicatore della situazione economica equivalente), alla luce di quanto contenuto nell’articolo 38 del decreto legge n. 78/2010.

Sono fornite, con questa prima informativa, indicazioni sulla formazione di una nuova banca dati, sulla convenzione per lo scambio di informazioni tra l’Inps e l’agenzia delle Entrate e sulla possibilità da parte dell’Inps di sanzionare chi ha beneficiato in maniera illegittima di una prestazione.

Lo scambio di informazioni tra l’Istituto, l’Agenzia e gli Enti erogatori servirà sia ad individuare i soggetti beneficiari delle prestazioni sociali agevolate, sia a sanzionare chi, a causa del maggior reddito accertato in via definitiva o della discordanza tra il reddito indicato nella Dsu - dichiarazione sostitutiva unica - e quello dichiarato ai fini fiscali, non avrebbero potuto fruire o avrebbero fruito in misura inferiore delle prestazioni sociali agevolate.

Per trasformare l’attuale banca dati ISE/ISEE, che contiene la situazione reddituale e patrimoniale utile a calcolare l’ISE/ISEE dei nuclei familiari del soggetto che presenta la Dsu (nella quale sono indicati la composizione e le caratteristiche del nucleo familiare del richiedente, i relativi redditi e il patrimonio mobiliare e immobiliare) in una banca dati dei beneficiari delle prestazioni sociali agevolate gli Enti erogatori delle prestazioni citate dovranno comunicare all’Inps i dati dei soggetti beneficiari delle prestazioni concesse. I dati saranno trasmessi in forma anonima al ministero del Lavoro per il Sistema informativo dei servizi sociali.

L’Inps, ricevuti i dati dei soggetti nei confronti dei quali è stato effettuato un accertamento definitivo del reddito che risulta discordante e maggiore rispetto a quello dichiarato nella Dsu, comunica agli Enti erogatori l’esito degli accertamenti.

Gli Enti erogatori comunicano all’Istituto, ai fini dell’irrogazione della sanzione da 500 a 5000 euro prevista, il recupero di quanto dato indebitamente.

Per irrogare la sanzione l’Inps avrà bisogno delle direttive indicate in un prossimo documento del ministero del Lavoro.

Stessa sanzione sarà attribuita ai contribuenti per i quali emerga, dallo scambio di informazioni tra Inps ed entrate, una discordanza tra il reddito indicato nella Dsu e quello dichiarato ai fini fiscali. In tal caso l’iter procedurale è quello dei casi di accertamento definitivo.

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