Previdenza sociale: l’accordo bilaterale Italia-Turchia

Pubblicato il 12 ottobre 2015

Dal 1° agosto 2015 è in vigore l’Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale firmato a Roma l’8 maggio 2012, ratificato con Legge n. 35 dell’11 marzo 2015.

L’Accordo lega esclusivamente Italia e Turchia e sostituisce la Convenzione Europea di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa e relativo Accordo complementare in vigore, per l’Italia, dal 12 aprile 1990.

L’INPS, con circolare n. 168 del 9 ottobre 2015, in attesa della stipula dell’Accordo amministrativo, ha fornito le prime istruzioni in materia di determinazione della legislazione applicabile/distacchi, di prestazioni pensionistiche, di disoccupazione, malattia e maternità.

Campo di applicazione

Ricorda l’Istituto che l’Accordo con la Turchia, per quanto concerne la legislazione italiana, si applica alle seguenti forme di assicurazione:

  1. assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e ai superstiti dei lavoratori dipendenti, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e la gestione separata di tale assicurazione;
  2. assicurazione per la maternità e la malattia, compresa la tubercolosi;
  3. assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  4. assicurazione per la disoccupazione involontaria;
  5. regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori, sempre che si riferiscano a prestazioni o rischi coperti dalla legislazione indicata alle lettere precedenti.

Per quanto concerne la legislazione turca, l’Accordo si applica alle seguenti forme di assicurazione:

  1. invalidità, vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di disoccupazione, malattia e maternità, in base alle assicurazioni sanitarie generali relative ai lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro da uno o più datori di lavoro;
  2. invalidità, vecchiaia, reversibilità, infortuni sul lavoro e malattie professionali e assicurazioni sanitarie generali, per quanto concerne i lavoratori autonomi senza contratto di lavoro dipendente;
  3. invalidità, vecchiaia, reversibilità e assicurazioni sanitarie generali, per quanto riguarda i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
  4. invalidità, vecchiaia, morte, infortuni sul lavoro e malattie professionali, indennità di disoccupazione, malattia e maternità, in base alle assicurazioni sanitarie generali per i dipendenti iscritti presso fondi (esclusi i dipendenti pubblici e il personale assunto in virtù del Decreto Legge n. 399), di cui all’Articolo Provvisorio n. 20 della Legge sulla Previdenza Sociale n. 506.

L’Accordo non si applica, invece, alle legislazioni delle due Parti contraenti in materia di prestazioni assistenziali e di altre prestazioni contributive finanziate dalla fiscalità generale o relative all’integrazione al trattamento minimo.

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