Redditometro “a tempo”

Pubblicato il 11 maggio 2009 I coefficienti presuntivi applicati ai fini del redditometro e contenuti in decreti successivi all’anno d’imposta accertato sono legittimamente utilizzabili e non comportano applicazione retroattiva di norme. Se è così in linea generale, quando applicarli porta a determinare un reddito maggiore rispetto al reddito che si determinerebbe applicando le norme anteriori, essi rappresentano una modifica sostanziale rispetto alla legislazione precedente che, come tale, non deve trovare applicazione retroattiva. Così la Cassazione nella sentenza 10028 del 29 aprile 2009.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di ricerca e incarichi post-doc: contributi INPS e Uniemens

12/09/2025

CGUE: tutela antidiscriminatoria estesa ai lavoratori caregiver

12/09/2025

Contributi minimi avvocati: avvisi pagoPA e modelli F24 - quarta rata

12/09/2025

Riforma commercialisti 2025: tutte le novità approvate dal Governo

12/09/2025

Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

12/09/2025

Prima casa, vendita entro 2 anni. Quando l’utilizzo del credito?

12/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy