Regime speciale Iva per le agenzie di viaggio

Pubblicato il 27 settembre 2013 La Corte di Giustizia europea, con la causa C-236/2011 del 26 settembre 2013, riconosce il regime speciale Iva alle agenzie di viaggio.

Le modalità con cui il nostro Paese permette l'applicazione di tale regime sono allineate con la direttiva dell'Ue 2006/112/UE. Il ricorso che la Commissione aveva presentato anche contro l'Italia nasceva dal fatto che la direttiva, nella versione inglese, non parla di “viaggiatore”, ma in un'occasione di “cliente”, uso del termine considerato come errore.

La Corte, con la propria decisione, conferma così l'utilizzo del regime speciale sia nella fatturazione riguardante l'acquisto di un pacchetto di viaggio tra due agenzie, sia nel momento in cui l'agenzia compratrice rivende il viaggio al viaggiatore.

Il regime speciale Iva applicato alle agenzie di viaggio ha lo scopo di semplificare l'applicazione dell'imposta per tale attività e a ripartire in modo equilibrato il gettito tra gli Stati membri.
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