Risarcimento del danno morale a seguito di mancato riconoscimento del figlio naturale

Pubblicato il 11 aprile 2012 La Corte di cassazione, con sentenza n. 5652 del 10 aprile 2012, ha respinto il ricorso presentato da un uomo avverso la statuizione con cui i giudici di merito lo avevano condannato, contestualmente ad un accertamento di paternità, a versare al figlio 25mila euro a titolo di risarcimento dei danni per mancato mantenimento.

Secondo i giudici di legittimità, nella specie, il disinteresse dimostrato dal genitore nei confronti di un figlio, “manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione” aveva determinato un vulnus, “dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella carta costituzionale (in particolare agli articoli 2 e 30) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela”.

E proprio in considerazione della lesione di interessi costituzionalmente garantiti – conclude la Corte – doveva ritenersi risarcibile anche il danno morale subito “per la lesione dei fondamentali diritti della persona inerenti la qualità di figlio”.
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