Sì alla pubblicità ma sempre nei limiti della correttezza

Pubblicato il 04 maggio 2013 Con la sentenza n. 10304 del 3 maggio 2013, le Sezioni unite civili della Cassazione hanno respinto il ricorso avanzato da un legale contro la sanzione disciplinare dell’avvertimento che gli era stata impartita dal Consiglio nazionale forense per aver asseritamente posto in essere una “pubblicità” con modalità lesive della dignità e del decoro della professione. In particolare, l’avvocato aveva rilasciato un’intervista che, lungi dal contenere riferimenti alle problematiche tecnico giuridiche, si era focalizzata sulla struttura, le competenze e le attività del suo studio professionale.

In tema di responsabilità disciplinare degli avvocati – ricorda la Cassazione – l’abrogazione del divieto di svolgere pubblicità informativa per le attività libero-professionali, non preclude, in ogni caso, all’organo professionale “di sanzionare le modalità ed il contenuto del messaggio pubblicitario, quando non conforme a correttezza”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Prestazione Universale Inps: controlli in arrivo

06/05/2025

Deposito Bilanci 2025: guida Unioncamere con scadenze e istruzioni operative

06/05/2025

Oneri detraibili

06/05/2025

Prima casa, più tempo per vendere l'immobile precedente

06/05/2025

Plusvalenze da criptoattività: tassazione sostitutiva per persone fisiche

06/05/2025

Demansionamento: il risarcimento richiede prova del danno, no ad automatismi

06/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy