Il 28 febbraio 2025 è il termine ultimo per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre del 2024. Tutti i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica devono provvedere al versamento dell’imposta, secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate, per evitare sanzioni e interessi. L’importo dovuto è calcolato sulla base delle fatture elettroniche emesse e viene reso disponibile dall’Agenzia nel portale "Fatture e Corrispettivi". Di seguito, vediamo nel dettaglio chi è obbligato al pagamento, le modalità e le scadenze previste.
Sono obbligati al pagamento:
L’applicazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è disciplinata dall’articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014, che ha introdotto l’obbligo di indicare nelle fatture soggette a imposta di bollo una specifica annotazione e ha stabilito le modalità e i termini di versamento dell’imposta. L’imposta di bollo, pari a 2 euro per fattura, è dovuta per tutte le operazioni esenti da IVA o non imponibili, purché l’importo totale del documento sia superiore a 77,47 euro.
Un'importante modifica è stata introdotta con il Decreto Semplificazioni n. 73/2022, convertito nella Legge n. 122/2022, che ha aggiornato il sistema di controllo e versamento dell’imposta. La principale novità riguarda la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di verificare automaticamente le fatture soggette a bollo, anche in assenza dell’indicazione esplicita dell’obbligo da parte del contribuente. A tal fine, l’Agenzia mette a disposizione i dati suddivisi in:
Grazie a questa innovazione, i soggetti IVA possono verificare eventuali errori, confermare o correggere l’elenco predisposto dall’Agenzia e procedere al versamento dell’imposta dovuta. Se non viene effettuata alcuna correzione, l’imposta di bollo viene addebitata automaticamente.
Inoltre, il decreto ha introdotto semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo, innalzando il limite entro il quale è possibile differire il pagamento. Dal 1° gennaio 2023, l’importo massimo che consente di posticipare il versamento è stato aumentato da 250 euro a 5.000 euro, rendendo possibile il pagamento cumulativo invece di quello frazionato.
In particolare, a partire dalle fatture emesse dal 1° gennaio 2023:
Questa modifica ha reso il pagamento più flessibile, riducendo il numero di versamenti necessari per le imprese e i professionisti che non superano la soglia di 5.000 euro per trimestre, semplificando così gli adempimenti fiscali.
L'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B, calcola l’importo dell’imposta di bollo dovuta per ogni trimestre e lo rende disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Per garantire il corretto assolvimento dell’imposta, i soggetti IVA hanno la possibilità di consultare e modificare l’elenco B, segnalando eventuali fatture erroneamente incluse o escluse. In particolare, possono:
Le modifiche devono essere effettuate entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre, con un’eccezione per il secondo trimestre, per il quale il termine del 31 luglio slitta al 10 settembre.
Per essere validamente incluse nell’elenco delle fatture soggette a bollo, le fatture elettroniche devono:
Anche gli intermediari fiscali, delegati dal contribuente, possono accedere agli elenchi e modificarli tramite le funzioni disponibili nel portale dell’Agenzia, previa delega per la consultazione delle fatture elettroniche o dei dati IVA.
Questo sistema consente ai contribuenti di verificare, correggere e integrare i dati relativi all’imposta di bollo prima del versamento, riducendo il rischio di errori e sanzioni.
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche viene assolta esclusivamente in modalità virtuale, eliminando l’obbligo di utilizzo delle tradizionali marche da bollo cartacee. Le fatture soggette a imposta devono riportare una specifica annotazione di assolvimento valorizzando il campo “Bollo virtuale” con “SI” all’interno del tracciato XML della fattura elettronica.
Il versamento dell’imposta deve avvenire secondo una delle seguenti modalità:
Per effettuare il pagamento, è necessario utilizzare i seguenti codici tributo:
L’importo dell’imposta dovuta viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle fatture elettroniche emesse e reso disponibile nel portale "Fatture e Corrispettivi" entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre di riferimento.
Se il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche non viene effettuato entro la scadenza prevista, il contribuente è soggetto a sanzioni e interessi. L’Agenzia delle Entrate può rilevare l’omissione grazie ai dati presenti nei propri sistemi e procedere all’emissione di un avviso di pagamento, richiedendo l’importo dovuto maggiorato delle penalità.
Le conseguenze dell’omissione includono:
Per evitare conseguenze, è fondamentale verificare con attenzione gli elenchi delle fatture soggette a imposta di bollo nel portale "Fatture e Corrispettivi", correggere eventuali errori e rispettare i termini di pagamento stabiliti.
Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche segue precise scadenze stabilite dall’articolo 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014.
Rispettare queste scadenze è fondamentale per evitare sanzioni e interessi. I contribuenti possono consultare gli importi dovuti nel proprio cassetto fiscale e provvedere al pagamento tramite le modalità previste, come il servizio online dell’Agenzia delle Entrate o il Modello F24 telematico.
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