Dalla conversione del decreto “Semplificazioni fiscali“ novità e conferme

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Dalla conversione del decreto “Semplificazioni fiscali“ novità e conferme

In attesa della imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del decreto cd. “Semplificazioni fiscali” (D.L.n.73/2022), si esaminano le importanti disposizioni in materia di semplificazioni fiscali e interventi sociali. Numerose le novità che, anche sul piano operativo, hanno coinvolto imprese e professionisti.

Nella disamina che segue si ripercorrono le principali novità previste dal provvedimento.

Modifiche al calendario fiscale

Primo intervento di particolare rilevanza è quello che concerne le modifiche al calendario fiscale. In primis, modificando il comma 1 dell’articolo 21-bis del D.L. n. 78/2010 viene “posticipato” al 30 settembre (in luogo del 16 settembre) di ciascun anno il termine per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (cd. Lipe) del secondo semestre. Restano invariati, invece, i termini di invio riferiti al primo e al terzo trimestre, ossia l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre), mentre per il quarto trimestre rimane fermo il termine dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati nell’ambito della dichiarazione annuale Iva (compilando il quadro VP) purché venga presentata entro fine febbraio (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).

Passo “indietro”, invece, sulla presentazione degli elenchi Intrastat. Invertendo la rotta rispetto al testo originario della norma, il legislatore ha ora previsto che gli elenchi riepilogativi Intrastat debbano essere presentati entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Ne deriva che il rinvio operato al decreto del MEF per l'adozione delle disposizioni attuative dell’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat riguarderà le sole modalità, e non più i termini, di presentazione degli elenchi.

Confermate le novità in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Per effetto dell’articolo 3 commi 4 e 5 del D.L. n.73/2022 (che modificano l’articolo 17, co. 1-bis, lett. a) e b) del D.L. n. 124/2019), infatti, viene elevata da 250 a 5.000 euro  la soglia al di sotto della quale è consentito il rinvio del versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare. La novità riguarda le fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.  

Conseguentemente, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse dal 01/01/2023 potrà essere effettuato, senza il pagamento di sanzioni ed interessi:

  • in relazione al primo trimestre, entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (30 settembre), se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo trimestre solare dell’anno risulta inferiore a 5.000 euro;
  • in relazione al secondo trimestre, entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre) se l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture emesse nel primo e secondo trimestre risulta, complessivamente, inferiore a 5.000 euro.

Altra semplificazione contemplata nell’ambito dell’articolo 3 (al comma 6) concerne l’imposta di soggiorno.  Viene “posticipato” al 30 settembre 2022 (in luogo del dal 30 giugno) il termine per la presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021. In particolare, si modifica il termine del 30 giugno previsto dal comma 1-ter dell'articolo 4 del D.lgs. n. 23/2011 (Imposta di soggiorno) e dal comma 5-ter dell'articolo 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi) del D.L. n. 50/2017, relativamente alla presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per i soli anni di imposta 2020 e 2021.

Conservazione sostitutiva dei registri contabili

In sede di conversione è stato introdotto il comma 2-bis all’articolo 1 del D.L.n.73/2022 che abroga l’obbligo annuale di conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi elettronici. Con la novella normativa, il legislatore modifica, di fatto, l’attuale formulazione dell’articolo 7, comma 4-quater del D.L. 357/1994. Per effetto delle modifiche apportate, oltre alla “tenuta” di qualsiasi registro contabile, anche la “conservazione” telematica dei registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, si considera regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, o di conservazione sostitutiva digitale effettuata ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito di richiesta degli organi procedenti ed in loro presenza.

Pertanto, d’ora in poi sarà sufficiente tenere “aggiornati” i libri e le scritture contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo.

Nuova versione dell’articolo 7, comma 4-quater D.L. 357/1994

In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza”.

 

Obblighi di informativa per i soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche

Con il comma 6-bis all’articolo 3 del D.L.n.73/2022 , inserito in sede di conversione, viene stabilito che - fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno per l’assolvimento degli obblighi pubblicitari (art. 1, comma 125 e 125-bis della legge n. 124 del 2017) – per gli enti che percepiscono erogazioni pubbliche e  provvedono agli obblighi di informativa nell'ambito della nota integrativa del bilancio di esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo. Per effetto della nuova norma, quindi, è prevista l'“alternatività” tra l’adempimento sul sito internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, in relazione al quale resta fermo il termine del 30 giugno, e l’adempimento assolto mediante indicazione in Nota integrativa. Per quanto attiene all’ambito soggettivo, pare che la disposizione sia riferibile anche ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, obbligati alla Nota integrativa, seppur la stessa abbia un contenuto più ristretto rispetto ai soggetti tenuti al bilancio ordinario. Tenuto conto, poi, del riferimento agli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis della legge n.124 del 2017, la possibilità di adempiere nella Nota integrativa sembra riferibile anche agli enti non commerciali, ove gli stessi predispongano tale documento. Per quanto attiene, infine, la decorrenza della novità normativa, appare possibile sostenere che la stessa riguardi le erogazioni pubbliche percepite nel 2022, da rendicontare nell’anno 2023.

Estensione dell'applicazione della disciplina in materia di versamento unitario

L'articolo 3-bis al D.L.n.73/2022 convertito, inserito in sede di conversione, estendere ulteriormente l’utilizzo del modello F24 per il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dello Stato e degli enti territoriali e previdenziali. In particolare, si affida ad un apposito decreto del Ministero dell’economia, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, lettera h-ter) del D.Lgs.241/97, il compito di elencare e disciplinare le tipologie di versamenti che possono essere pagate con F24, non già ricomprese nel medesimo decreto legislativo. Si prevede quindi che, dall’entrata in vigore del predetto D.M., i contribuenti possano effettuare versamenti unitari di qualsiasi imposta, tassa o contributo comunque denominati (modello F24).

Modifica della validità dell’attestazione locazione a canone concordato

La norma dell’articolo 7 del D.L.n.73/2022, modificata in sede di conversione, interviene sulla validità dell’attestazione relativa ai contratti di locazione “concordati”. In particolare, per i contratti di locazione a canone concordato non assistiti dalle associazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori, la novella norma chiarisce che la dichiarazione con cui si “attesta” la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale stipulato può essere fatta valere per “tutti” i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali “variazioni” delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.  Pertanto, la medesima attestazione dovrebbe valere per più contratti stipulati per il medesimo immobile, purché non siano variate le condizioni dell’immobile né l’accordo territoriale.

Principio di derivazione rafforzata, estensione alle micro imprese

Con l’articolo 8 del D.L. n.73/2022 convertito il legislatore interviene sull’applicazione del cd. principio di derivazione rafforzata (secondo il quale la determinazione del reddito d’impresa a fini Ires è coerente con la rappresentazione contabile, in deroga alle norme del Tuir) estendendolo alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma "ordinaria". In particolare, stando alla formulazione letterale della norma, ove la micro-impresa (ossia quella che non supera i seguenti limiti dimensionali: attivo Stato patrimoniale 175.000 euro; ricavi di vendite e prestazioni 350.000 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio) abbia optato per l’applicazione del bilancio ordinario, ad essa si applicherà il principio di derivazione rafforzata e la determinazione dell’imponibile dovrà seguire la rappresentazione contabile, in deroga alle specifiche norme del TUIR che qualificano le diverse componenti del reddito d’impresa.

Sempre nell’ambito dell’articolo 8 viene stabilito che, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 22 giugno 2022 (e, quindi, per i soggetti con periodo d’imposta solare, a partire dal 2022), i criteri di imputazione temporale discendenti dal principio di derivazione rafforzata sono applicabili anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di “correzione” degli errori contabili, a condizione che si tratti di componenti negativi di reddito per le quali non è scaduto il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative. Con le modifiche operate, infatti, i componenti di reddito imputati in bilancio, per effetto della correzione di errori contabili, assumono rilievo fiscale nell’esercizio in cui viene corretto l’errore evitando così (come era stato previsto dalla circolare n.31/E/2013) la presentazione di una apposita dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.

In sede di conversione è stato, altresì, introdotto il comma 1-bis, il quale dispone che le poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili rilevano anche a fini Irap; tuttavia, tale disposizione non si applica ai componenti negativi della base imponibile (valore della produzione netta) per i quali sia scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

 Disciplina società in perdita sistematica - abrogazione

Confermata la disposizione (all’articolo 9) che abroga - a partire dal 2022 per i soggetti con periodo d’imposta solare - la disciplina delle società in perdita sistematica di cui all’articolo 2 co. 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies del D.L. n.138/2011. Nessuna modifica, invece, ha interessato la disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della L. n.724/1994.

Si rammenta che sono considerate “di comodo”, in base alle disposizioni di cui all’articolo 30 della legge n.724/1994 non solo le “società non operative”, ossia le società che non superano il cd. test di operatività, ma anche le “società in perdita sistematica” ovvero quelle che presentano 5 periodi d’imposta in perdita (cd. periodo di osservazione). Più precisamente sono considerate società in perdita sistematica i soggetti che presentano una situazione di perdita fiscale risultante dalle relative dichiarazioni dei redditi per cinque periodi d’imposta consecutivi ovvero, sempre per lo stesso periodo di osservazione, presentino indifferentemente due dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale ed una terza con un reddito imponibile inferiore a quello minimo presunto ai sensi della disciplina delle società di comodo.

Alle società in perdita sistematica - in quanto considerate di comodo - si applica la specifica disciplina prevista dall'art. 30 della L.n.724/1994. Esse dunque hanno l'obbligo di dichiarare ai fini delle imposte un reddito non inferiore a quello minimo presunto e, ai fini Irap, un valore della produzione minimo. Vi è, tuttavia, la possibilità di utilizzare, nel periodo d’imposta in cui la società è non operativa, le perdite dei periodi d’imposta precedenti in diminuzione soltanto per la parte di reddito eccedente il minimo; è fatto divieto di chiedere a rimborso o di utilizzare il credito IVA in compensazione. Inoltre, per le società in perdita sistematica che siano anche società di capitali, è previsto il versamento della maggiorazione dell’aliquota Ires del 10,50%. Pertanto, le società di capitali che risultano "di comodo" dovranno pagare un’Ires al 34,5% (24+10,5). Si ricorda, altresì, che per società non operative (ovvero “di comodo”) si intendono quelle che non sono preposte a svolgere un’attività economica o commerciale, ma soltanto a gestire un patrimonio mobiliare o immobiliare e che alle stesse viene attribuito un reddito minimo - applicando alcune percentuali prefissate al valore delle attività patrimoniali - la cui disapplicazione può essere richiesta all’Agenzia delle entrate tramite interpello.

Per effetto delle novità, quindi, le penalizzazioni previste dall'articolo 30 della L. 724/94 non trovano applicazione per il periodo 2022 laddove i periodi di imposta 2017 - 2021 risultino in perdita fiscale ovvero 4 dei citati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP

Con l’articolo 10 del D.L. n.73/2022 convertito, modificato in sede di conversione, sono state apportate alcune importanti modifiche all’articolo 11 del DLgs.n.446/1997 in materia di IRAP.  

In particolare:

  1. nella determinazione della base imponibile sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavorosolo” in relazione a soggetti diversi dai dipendenti a tempo indeterminato (e non a tutti i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro);
  2. sono abrogate le deduzioni previste dai numeri 2 e 4 della lettera a) del comma 1 del citato articolo 11 riconosciute ai soggetti passivi d’imposta (ad eccezione delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle  poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico  e della raccolta e smaltimento rifiuti e delle amministrazioni pubbliche e degli organi costituzionali), in particolare:
  • la deduzione di un importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
  • la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai dipendenti a tempo indeterminato;
  1. è limitata al personale dipendente “diverso” da quello a tempo indeterminato dei soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi degli articoli da 5 a 9 del DLgs.n.446/97, la deduzione delle spese relative agli apprendisti, ai disabili e delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro.  La deduzione rimane pienamente applicabile al personale, con le medesime caratteristiche, degli enti privati non commerciali che svolgono esclusivamente attività non commerciali nonché delle PA, degli organi costituzionali e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale che determinano il valore della produzione ai sensi dell’articolo 10-bis del medesimo decreto legislativo.
  2. la deduzione di 1.850 euro (al comma 4.bis.1), su base annua, riconosciuta per ogni dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino a un massimo di cinque (non si tiene conto di apprendisti, disabili e personale assunto con CFL) è limitata ai lavoratori “diversi” da quelli a tempo indeterminato;
  3. è abrogata la norma (al comma 4-quater) che prevede una deduzione del costo del personale, per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto per i soggetti passivi di imposta (ad eccezione delle pubbliche amministrazioni e degli organi costituzionali) che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

Sono, infine, novellati i contenuti dei commi 4-septies e 4-octies dell’articolo 11 del DLgs.n.446/1997.  Nello specifico, il comma 4-septies contiene modifiche di coordinamento con le precedenti disposizioni dirette a sopprimere i riferimenti a  disposizioni abrogate, mantenendo fermo il principio secondo il quale per ciascun  dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai commi 1 e 4-bis.1 non possa  comunque eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli oneri  e spese a carico del datore di lavoro. Il comma 4-octies, invece, per effetto delle modifiche sopra individuate, prevede che - ai fini della determinazione del valore della produzione netta per i soggetti che operano secondo le previsioni di cui agli articoli da 5 a 9 del DLgs.446/97 (ossia: le società commerciali, gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che esercitino attività commerciali, le società di persone e le imprese individuali, le banche e gli altri enti e società finanziari, le assicurazioni, le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni¸ le imprese di allevamento e i soggetti che esercitano attività agricola) sia dedotto il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato nonché, nei limiti del 70%  del costo complessivamente sostenuto, il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco temporale di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Sul piano temporale, il legislatore fa decorrere le modifiche in esame dal periodo d’imposta “precedente” a quello in corso, ferma restando la possibilità, ove più agevole, di compilare il modello Irap  2022 senza considerare le modifiche introdotte e, quindi, secondo la normativa previgente.

Modifica della disciplina in materia di esterometro

Confermate le novità in materia di “esterometro”. Con l’articolo 12, infatti, vengono “escluse” dall’obbligo di trasmissione telematica alle Entrate - oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica veicolata tramite SdI – le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972. Viene, quindi, introdotto un limite, pari a 5.000 euro, per ciascuna cessione o prestazione, al di sotto del quale la trasmissione dei dati ai fini dell’esterometro non è più dovuta. Trattasi, ad esempio, degli acquisti di carburante all’estero ovvero delle prestazioni di alloggio in alberghi ubicati all’estero ricevute da soggetti passivi italiani.

Con l’articolo 13 viene, invece, rettificata la decorrenza della misura sanzionatoria prevista in caso di omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere di cui all’articolo 11, comma 2-quater, terzo periodo, D.lgs. n. 471/1997, fissandola partire dal 1° luglio 2022 (invece che dal 1° gennaio 2022). La sanzione amministrativa, lo si ricorda, è di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili, in caso di omissione o errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. La nuova decorrenza della misura sanzionatoria elimina quel “disallineamento” temporale che esisteva tra l’applicazione delle nuove sanzioni già in vigore dal 01/01/2022 e l’adempimento comunicativo che sarà in vigore dal prossimo 1° luglio 2022.

Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso

Con l’articolo 14 del D.L.n.73/2022 convertito, modificando gli articoli 13 e 19 del DPR 131/86, viene portato a 30 giorni il termine ordinario per la registrazione “in termine fisso” di tutti gli atti formati in Italia nonché il termine per la denuncia di eventi successivi alla registrazione. Nello specifico, a seguito della modifica dell’articolo 13 (commi 1 e 4) e dell’articolo 19 (comma 1) del D.P.R. n. 131/1986, la registrazione degli atti individuati dalla Tariffa, Parte I, allegata al DPR 131/1986 (sia agli atti notarili che non notarili) deve avvenire entro 30 giorni (in luogo di 20 giorni) decorrenti dalla data dell'atto formato in Italia.  Per le operazioni di società ed enti esteri di cui i cui al comma 2 dell'art. 12 del TUR, invece, la registrazione deve essere richiesta entro 30 giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese. Pertanto, se, per i contratti di locazione e per gli atti notarili non vi sono cambiamenti, per le scritture private non autenticate (ad esempio, il comodato immobiliare ovvero il contratto preliminare) stipulate dal 22.6.2022, ci sono 10 giorni in più per procedere alla registrazione, in quanto il termine è passato da 20 a 30 giorni dalla data dell’atto.  Ulteriore novità ha interessato – a partire dal 22 giugno 2022 - il termine per la denuncia di eventi successivi alla registrazione. Infatti, modificando l’articolo 19 del TUR, il termine di 30 giorni si applica anche alla denuncia di eventi successivi alla registrazione.  Ad esempio, la denuncia di eventi successivi alla registrazione va presentata:

  • in caso di avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto;
  • in ipotesi di fissazione definitiva del prezzo (in caso di contratti a prezzo indeterminato ex art. 35 del TUR;
  • in caso di proroga tacita di contratti o di ulteriore prolungamento dei contratti a tempo indeterminato.

Disciplina Iva delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori

Con l’articolo 18 del D.L. n.73/2022 convertito si conferma l’ampliamento dell'ambito di applicazione del regime di esenzione Iva e dell'aliquota Iva del 10% ad alcune prestazioni rese in ambito sanitario. In primis, l’esenzione prevista dall'articolo 10, comma 1  n. 18) del D.P.R. n. 633/1972 per le prestazioni di diagnosi e cura alla persona rese nell'esercizio delle professioni sanitarie soggette a vigilanza viene estesa anche alle prestazioni sanitarie che costituiscono “una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quando tale soggetto a sua volta acquisti la suddetta prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trovi applicazione l'esenzione ..”, di cui al suddetto art. 10, co. 1, n.18) del D.P.R. 633/1972.

Pertanto, l’esenzione in esame opera anche per le prestazioni di ricovero e cura ma solo fino a concorrenza del corrispettivo dovuto dal prestatore al terzo.

Ulteriore novità ha riguardato l’estensione dell’aliquota Iva del 10%. Con la sostituzione del n. 120) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972, viene ora stabilito che l’aliquota Iva del 10% sia applica anche:

  • alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'art. 10, primo comma, numero 18) e numero 19) del D.P.R. 633/1972;
  • alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all'art. 10, primo comma, numero 19), e da case di cura non convenzionate;
  • alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate presso i soggetti di cui all'art. 10, primo comma, numero 19) del D.P.R. 633/1972.

Ulteriori novità in sintesi

Si riportano di seguito,  in forma tabellare, ulteriori novità di particolare rilievo.

Tabella di sintesi 

Art. 6 - Controlli formali dichiarazioni precompilate

Sono confermate le disposizioni in materia di dichiarazione precompilata applicabili a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, da presentare nel 2023. In particolare, anche in caso di presentazione “senza modifiche” della precompilata mediante CAF/professionista abilitato non viene effettuato il controllo formale sui dati. Inoltre, nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF/professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati. Nello specifico, con la novella norma (modificando la disciplina dell'articolo 5 del DLgs.174/2014), viene stabilito che:

  • se la dichiarazione precompilata “non” viene modificata, non si effettua più il controllo formale sui dati relativi agli oneri indicati nella precompilata; su tali dati resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
  • solo nel caso di presentazione della precompilata “con modifiche” mediante CAF o professionista è possibile effettuare il controllo formale. Con la modifica introdotta, quindi, nel caso di presentazione della precompilata con modifiche effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella precompilata, fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.
  • nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A tal fine il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio delle spese sanitarie trasmessi al Sistema tessera sanitaria e ne verifica la corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Articolo 11 – Modulistica dichiarativa

Rinviati a febbraio i termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa per l’imposta sui redditi e l’IRAP, nonché per la messa a disposizione dei modelli di dichiarazione, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche. In particolare, viene stabilito che devono essere emanati entro la fine del mese di febbraio:

  • i provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione IRAP;
  • i provvedimenti che approvano i modelli di dichiarazione dei redditi (modelli REDDITI SC, SP, ENC e PF) ed i modelli di dichiarazione previsti per i sostituti d'imposta (modello 770);
  • i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dai modelli delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022, che saranno presentate nel 2023.

Art. 15 - Ampliamento  pagamento imposta di bollo

 

Con l’inserimento del comma 596-bis all'articolo 1 della legge n. 147/2013 viene estesa l’ipotesi di pagamento per via telematica dell’imposta di bollo. In particolare, la norma stabilisce che le modalità di pagamento telematico dell'imposta di bollo (Provvedimento 19/9/2014) possono essere “estese” anche agli atti, documenti e registri indicati nella tariffa annessa al D.P.R n. 642/1972 che saranno individuati mediante un apposito provvedimento delle Entrate.

Art. 22 - Proroga del meccanismo di inversione contabile

E’ prorogata al 31 dicembre 2026 l'applicazione del reverse charge per determinate operazioni del settore elettronico ed energetico. Viene, infatti, v modificato l'articolo 17, comma 8 del D.P.R. n.633/72 il quale stabiliva la cessazione al 30 giugno della misura. Il differimento riguarda le operazioni individuate dall'articolo 17 comma 6 lett. b), c), d-bis), d-ter) e d-quater) del D.P.R. 633/1972, ossia:

  • cessioni di telefoni cellulari;
  • cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
  • trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

Art. 24 - indici sintetici di affidabilità fiscale

Si estendono al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 i “correttivi”, previsti per gli anni 2020 e 2021, diretti a contrastare gli effetti della pandemia. Nello specifico, si estende anche al 2022 la disciplina introdotta dall’articolo 148 del D.L.n.34/2020, per gli anni 2020 e 2021, abrogando il differimento dei termini ivi previsto per l’approvazione degli indici e la loro eventuale integrazione.

Pertanto, gli uffici dovranno tener conto:

  • per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2021, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2019 e al 31.12.2020;
  • per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2022, anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i periodi in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021.

Art. 35 co. 1-3 - proroga termine registrazione degli aiuti di stato

Viene confermata la proroga del termine entro cui l’Agenzia delle Entrate deve provvedere alla “registrazione” presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), delle misure di aiuto fiscali automatiche compresi quelli di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato Covid-19. In particolare, vengono prorogati  i termini relativi all’obbligo di registrazione, presso l’RNA degli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di con­ces­sione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il cui im­porto non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati. Così, tenuto conto dei termini di cui all’articolo 10, comma 1 del D.M. n. 115/2017, la proroga opera come segue:

  • i termini con scadenza 22/06 – 31/12/2022 sono prorogati al 30 giugno 2023;
  • i termini in scadenza dal 01/01- 30/06/2023 sono prorogati al 31/12/ 2023.

Infine, è prorogata dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il regime  di esclusione della responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti previsto dall’articolo 31-octies, comma 1, del D.L. n.137/2020 (L. n. 176/2020), in caso di mancata registrazione degli stessi aiuti.

Art. 35 co. 4 - proroga dichiarazione IMU

Slitta dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno 2021. Si tratta della dichiarazione riferita:

  • agli immobili il cui possesso ha avuto inizio nel corso del 2021;
  • alle variazioni rilevanti per la determinazione dell’IMU intervenute nel 2021.

In sede di conversione la proroga è stata estesa anche al termine di presentazione della dichiarazione IMU 2021 degli enti non commerciali.

Articolo 40-quater - Modifiche disciplina crediti d’imposta e cessione del credito

Ai fini della fruizione di alcuni crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale, viene “abrogato” l’obbligo del rispetto della norma UE in materia di aiuti cd. “de minimis”. Detta soppressione, nel circoscrivere l’ambito applicativo del regime “de minimis”, lascia fuori dal calcolo della soglia massima di 200 mila euro nel triennio (unitamente agli altri aiuti “de minimis”) i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas. Per effetto delle disposizioni in esame viene abrogato, altresì, il termine del 1° maggio 2022 previsto per avvalersi della nuova disciplina della cessione del credito (che consente sempre alle banche ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti), in tal modo l’applicazione della semplificazione procedurale anche alle comunicazioni avvenute precedentemente a tale data.

 

Quadro Normativo

D.L. N. 73 del 21 giugno 2022 Decreto Semplificazioni fiscali

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