Sconto Irap stagionali da subito

Pubblicato il 01 marzo 2016

Durante il question time del 25 febbraio 2016, in Commissione finanze della Camera, è riemerso il nodo decorrenza dell’articolo 1, comma 73, della Stabilità 2016 (Legge 208/2015), secondo cui la deduzione del costo del lavoro ai fini Irap è ammessa nei limiti del 70% della differenza tra il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale e le deduzioni spettanti (ex articolo 11 del Dlgs 446/97) in presenza di determinati requisiti.

Tale deducibilità al 70%, al netto delle eventuali deduzioni, spetta “per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto”.

Al question time si spiega il calcolo dei 120 giorni ai fini della deducibilità

Secondo la risposta data al question time il periodo di 120 giorni si calcola cumulativamente per i periodi d’imposta 2015 (primo/i contratto/i) e 2016 (secondo contratto). Ne consegue che l’agevolazione spetta dal 2016 anche in funzione dei contratti stipulati nel corso del 2015.

Se, dunque, nel 2016 il lavoratore stagionale (primo contratto stipulato nel 2015) ha lavorato per meno di 120 giorni, ma con i giorni lavorati nel 2015 raggiunge il tetto dei 120 si ha diritto alla deducibilità Irap già dal 2016.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPS: nasce DOT, assistente virtuale basato su IA

16/06/2025

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: cosa cambia dal 2025

16/06/2025

Reati tributari: tenuità del fatto se il debito fiscale è quasi estinto

16/06/2025

Ferie 2023 non godute: adempimenti e scadenze

16/06/2025

Fermo pesca 2024: c'è tempo fino al 4 luglio

16/06/2025

Cassazione: responsabilità 231 anche per le srl unipersonali

16/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy