Separazione dei beni durante le nozze. Scelta valida anche se non annotata

Pubblicato il 28 settembre 2017

La scelta del regime di separazione dei beni espressa in forma scritta, alla presenza di due testimoni, dinanzi al ministro del culto cattolico officiante, ancorché non annotata nell’atto di matrimonio trascritto nei registri dello stato civile, mantiene la sua validità nei rapporti interni tra i coniugi.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, accogliendo le ragioni di una donna, la quale eccepiva che l’acquisto di un immobile era stato effettuato con le sue sostanze economiche ed in regime di separazione dei beni dal marito (nel frattempo divenuto ex). La Corte d’Appello, tuttavia, aveva dapprima respinto la sua domanda, affermando che i coniugi avevano, sì, dichiarato dinanzi al sacerdote, in sede di celebrazione del matrimonio, di voler mantenere la separazione dei beni, ma che la relativa dichiarazione non compariva nell’atto di matrimonio inviato all’ufficiale di stato civile per la trascrizione.

Validità della scelta, nei rapporti interni tra i coniugi

Argomentazione contraddetta dalla Corte Suprema, secondo cui, a contrario – non può certo parlarsi di invalidità delle convenzioni o della scelta del regime nei rapporti interni tra i coniugi, laddove l’atto di matrimonio, come nella specie, sia stato regolarmente trascritto, ancorché privo dell’annotazione del regime. E ciò vale tanto per le convenzioni matrimoniali, quanto per la scelta del regime patrimoniale effettuata sia davanti all’ufficiale di stato civile, sia davanti al sacerdote. Non sussiste difatti – concludono gli Ermellini con sentenza n. 22594 del 27 settembre 2017 – ragione alcuna per escludere, nei rapporti interni tra le parti, la validità di una scelta comune, espressione della libera volontà.

Va inoltre affermato, si legge nella medesima pronuncia, che non è sufficiente una dichiarazione unilaterale dei coniugi resa davanti al notaio, per effettuare una modifica del regime, essendo a tal fine necessaria una modifica generale nelle forme di cui all’art. 162 c.c.

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