Solo l'avvocatura può difendere le amministrazioni statali

Pubblicato il 21 luglio 2009
Con sentenza n. 6527 del 7 luglio scorso, il Tar del Lazio ha disposto la revoca, in autotutela, di un bando di gara bandito dal ministero delle Politiche agricole per la concessione di un servizio legale triennale a studi legali privati. Al bando si è opposta l'avvocatura asserendo la contrarietà dello stesso rispetto alla norma di cui all'art. 1, RD 1611/1933 secondo cui è l'avvocatura medesima a dover assumere la difesa in giudizio in favore delle amministrazioni statali. Principio condiviso e confermato dai giudici regionali che hanno, altresì, condannato il ministero interessato al risarcimento dei danni nei confronti degli studi legali aggiudicatari per le spese di partecipazione alla procedura da questi sostenute e per la perdita di ulteriori occasioni di stipulazione di contratti.

Eleonora Pergolari
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Istituzione della festa nazionale san Francesco d'Assisi al vaglio della Camera

15/09/2025

Modello 770/2025 semplificato: scadenza 30 settembre per i piccoli datori di lavoro

15/09/2025

Cassazione: revoca dimissioni valida anche in periodo di prova

15/09/2025

Fondazioni: operazioni straordinarie affidate all’autonomia statutaria

15/09/2025

Lavoratori marittimi, malattia: verifica INPS tramite CO UniMare

15/09/2025

CPB 2025-2026: come funziona e regole chiave

15/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy