Il 2026 segna un passaggio decisivo nel sistema di comunicazione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (TS). Entro l’inizio dell’anno, infatti, si realizza per la prima volta l’invio annuale dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2025, superando definitivamente il precedente modello di trasmissione semestrale applicato fino alle spese riferite al 2024.
La nuova disciplina concentra l’adempimento in un’unica scadenza, fissata ordinariamente al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento delle spese.
Entro tale data, medici, farmacie, strutture e operatori sanitari sono chiamati a trasmettere al portale TS le spese sostenute dai clienti e dai pazienti nel corso dell’intera annualità 2025, dati che saranno utilizzati dall’Agenzia delle entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Si tratta di un passaggio di particolare rilievo, non solo per la riorganizzazione degli adempimenti del comparto sanitario, ma anche per le implicazioni connesse all’utilizzo dei dati sanitari in ambito fiscale.
Il 2025 rappresenta il primo anno di riferimento per il quale la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (TS) avviene in un’unica soluzione annuale, sancendo il definitivo superamento del precedente modello semestrale, applicato fino alle spese sostenute nel 2024.
Il nuovo assetto comporta, da un lato, una semplificazione sul piano organizzativo per medici, strutture e operatori sanitari, che non sono più chiamati a rispettare più scadenze infrannuali. Dall’altro lato, resta invariata la complessità tecnica dell’adempimento, che continua a richiedere un’attenta gestione dei flussi informativi, il rispetto delle specifiche tecniche del Sistema TS e un elevato livello di accuratezza nella trasmissione dei singoli documenti di spesa.
La modifica della periodicità di trasmissione delle spese sanitarie è il risultato di un percorso normativo articolato, sviluppatosi nell’ambito del processo di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari.
In particolare:
L’obbligo di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS) interessa un perimetro particolarmente ampio di soggetti, che ricomprende l’intero comparto sanitario, sia pubblico sia privato, nonché una pluralità di professionisti iscritti agli albi delle professioni sanitarie.
In particolare, sono tenuti all’invio dei dati:
Rientrano inoltre nell’obbligo di trasmissione, a decorrere dal 2019, anche gli iscritti ai nuovi albi professionali istituiti in attuazione del decreto del Ministero della salute 13 marzo 2018.
I dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (TS) riguardano l’insieme dei documenti che attestano le spese sanitarie sostenute da ciascun assistito nel corso dell’anno di riferimento. In particolare, l’obbligo di comunicazione comprende:
Le informazioni trasmesse costituiscono la base informativa utilizzata dall’Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata e per il riconoscimento delle detrazioni IRPEF spettanti.
L’opposizione, quindi, non elimina il dato dal Sistema Tessera Sanitaria, ma ne impedisce l’utilizzo ai fini fiscali e la consultazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Processo di registrazione e messa a disposizione dei dati: quattro fasi
La comunicazione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria si inserisce in un processo strutturato, che si articola in quattro fasi successive, avviate al momento dell’effettuazione della prestazione sanitaria:
Questo meccanismo, pur nella nuova configurazione annuale dell’invio, resta invariato nella sua struttura di base e continua a rappresentare il fulcro del flusso informativo tra operatori sanitari, Sistema Tessera Sanitaria, amministrazione finanziaria e contribuenti.
Il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 29 ottobre 2025 ha introdotto una rilevante novità in materia di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria, attribuendo all’Agenzia delle Entrate la possibilità di consultare i dati di dettaglio relativi ai contribuenti la cui dichiarazione dei redditi è oggetto di controllo formale.
La consultazione è riservata esclusivamente ai funzionari dell’Agenzia delle Entrate preposti alle attività di controllo ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr 600/1973 e riguarda unicamente le dichiarazioni selezionate in via centralizzata per tale tipologia di verifica. L’accesso avviene in ambiente protetto e nel rispetto delle misure di sicurezza e tracciabilità previste dal disciplinare tecnico allegato al decreto.
Contenuto dei dati consultabili
Nell’ambito del controllo formale, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate possono visualizzare i seguenti elementi informativi di dettaglio, riferiti al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico:
Finalità e impatto operativo della nuova consultazione
L’introduzione di questo potere di consultazione diretta risponde a una duplice finalità.
Da un lato, la misura mira a potenziare l’efficacia dei controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi, consentendo all’amministrazione finanziaria una verifica immediata e puntuale delle spese detraibili, senza la necessità di richiedere al contribuente l’esibizione della documentazione cartacea.
Dall’altro lato, la novità contribuisce a semplificare l’attività dei CAF e dei professionisti abilitati, che, in sede di rilascio del visto di conformità, possono fare affidamento sui dati presenti nel Sistema Tessera Sanitaria, autocertificati dal contribuente, con un conseguente alleggerimento degli obblighi di conservazione documentale.
Nel complesso, l’innovazione rafforza la valenza probatoria dei dati contenuti nel Sistema Tessera Sanitaria, rendendoli pienamente utilizzabili ai fini della verifica fiscale, pur nel rispetto delle garanzie di riservatezza, di limitazione delle finalità e di tracciabilità degli accessi.
Il contribuente può scegliere di opporsi all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata e dei controlli fiscali. La disciplina dell’opposizione è contenuta nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 31 luglio 2015 e consente al cittadino di esercitare tale diritto attraverso tre modalità alternative, ciascuna con specifiche tempistiche e caratteristiche operative.
Opposizione al momento della spesa
La prima modalità consente di esercitare l’opposizione contestualmente all’effettuazione della prestazione sanitaria. In questo caso il contribuente può:
Questa scelta impedisce fin da subito l’associazione della spesa al codice fiscale dell’assistito ai fini fiscali.
Opposizione tramite il portale del Sistema Tessera Sanitaria
Il contribuente può inoltre esercitare l’opposizione in via telematica, accedendo all’area riservata del portale del Sistema Tessera Sanitaria.
Per le spese sanitarie sostenute nel 2025, il periodo utile è:
Attraverso il portale, l’opposizione può essere esercitata per ciascuna singola spesa, consentendo una selezione puntuale dei dati che il contribuente intende escludere dall’utilizzo fiscale.
Opposizione tramite l’Agenzia delle entrate
Una terza modalità di opposizione è prevista mediante comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati aggregati per tipologia di spesa.
Per le spese sanitarie 2025, l’opposizione può essere esercitata:
Questa modalità non opera sul singolo documento di spesa, ma consente di escludere dall’utilizzo fiscale una o più categorie di spesa sanitaria.
Effetti dell’opposizione
L’opposizione validamente esercitata comporta che i dati delle spese sanitarie:
Resta fermo, tuttavia, l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria da parte dei soggetti obbligati, che in presenza di opposizione avviene in forma anonima, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni degli obblighi di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria è disciplinato dall’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ed è stato oggetto di chiarimenti interpretativi da parte dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 22/E del 23 maggio 2022.
In base alla normativa vigente, l’omessa, errata o tardiva comunicazione dei dati comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 100 euro per ciascun documento di spesa (fattura, ricevuta o scontrino) non correttamente trasmesso. La sanzione è applicata per singolo dato, senza possibilità di beneficiare del cumulo giuridico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997, con un limite massimo complessivo pari a 50.000 euro per ciascun periodo d’imposta.
La disciplina prevede tuttavia specifiche attenuazioni sanzionatorie. In particolare, la sanzione non si applica se la trasmissione corretta dei dati avviene entro cinque giorni dalla scadenza ordinaria, oppure entro cinque giorni dalla segnalazione dell’errore da parte dell’Agenzia delle Entrate. Qualora la comunicazione corretta sia effettuata entro sessanta giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un importo massimo rideterminato in 20.000 euro.
Il quadro sanzionatorio, pur in presenza del passaggio alla trasmissione annuale, rimane quindi particolarmente rigoroso, imponendo ai soggetti obbligati un’elevata attenzione nella gestione dei flussi informativi e nella verifica della correttezza e completezza dei dati trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.
Alla luce delle nuove regole operative e delle diverse scadenze previste, si riporta di seguito un riepilogo dei principali adempimenti connessi al primo invio annuale delle spese sanitarie, con riferimento all’anno 2026.
| Adempimento | Termine / Periodo | Descrizione |
|---|---|---|
| Invio dei dati di spesa sanitaria (spese 2025) | 2 febbraio 2026 | Trasmissione annuale al Sistema Tessera Sanitaria dei dati da parte dei soggetti obbligati |
| Termine ordinario previsto dalla norma | 31 gennaio 2026 | Scadenza ordinaria fissata dal decreto MEF (cade di sabato) |
| Correzione senza applicazione di sanzioni | Entro il 9 febbraio 2026 | Rettifica di errori od omissioni senza applicazione di penalità |
| Opposizione tramite Agenzia delle Entrate | Dal 1° ottobre 2025 al 2 febbraio 2026 | Comunicazione dell’opposizione sui dati aggregati per tipologia di spesa |
| Accesso dei cittadini e opposizione tramite portale TS | Dal 10 febbraio al 9 marzo 2026 | Consultazione delle spese sul portale STS e opposizione all’utilizzo ai fini fiscali |
| Termine ordinario di opposizione TS | 8 marzo 2026 | Scadenza ordinaria (cade di domenica) |
| Regolarizzazione con sanzione ridotta a un terzo | Entro il 3 aprile 2026 | Trasmissione corretta entro 60 giorni dalla scadenza con riduzione della sanzione |
| Ravvedimento operoso (1/9 del minimo) | Entro 90 giorni – fino al 3 aprile 2026 | Regolarizzazione spontanea con sanzione ridotta (3,70 euro per singolo errore) |
| Trasmissione spese veterinarie 2025 | 16 marzo 2026 | Scadenza specifica per i medici veterinari |
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