Dati al Sistema tessera sanitaria, sanzione per ogni documento errato

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Dati al Sistema tessera sanitaria, sanzione per ogni documento errato

Da più parti è stato chiesto all’Amministrazione finanziaria di chiarire come vada applicato l’istituto del ravvedimento operoso in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria e quale sia la corretta interpretazione del termine “comunicazione” quando la norma dispone che “si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione”, ovvero se occorra fare riferimento:

  • al singolo documento di spesa contenuto in ciascuna comunicazione;

  • al singolo file delle spese mediche inviato a tessera sanitaria;

  • alle spese per ciascun codice fiscale inserito nel file;

  • ad altro.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate è stata espressa nella risoluzione n. 22 del 23 maggio 2022.

Violazioni obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria, profilo sanzionatorio

L’Agenzia delle Entrate parte dall’analizzare il profilo sanzionatorio applicabile in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria.

Nello specifico, si analizza la norma sanzionatoria di cui all’articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs n. 175/2014, secondo cui “In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”.

Rispetto al testo letterale della norma, ci si è chiesti che cosa si intenda per “comunicazione” e come si debba applicare il ravvedimento operoso in caso di invio del file contenente errori.

Si ricorda, a tal proposito, che nella relazione illustrativa al Decreto legislativo n. 175 del 2014, a commento dell’articolo 3, è stato chiarito che, “al fine di ottenere il rispetto del termine previsto per la trasmissione e la qualità dei dati inviati, viene prevista l’applicazione di un’apposita sanzione in misura fissa, pari a cento euro, nei casi di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati, senza applicazione di quanto previsto dall’art. 12 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

Agenzia: sanzione per ogni documento errato, omesso o inviato tardi al Sistema TS

Nella risoluzione n. 22/E/2022, l’Agenzia delle Entrate, al fine di perseguire una risposta punitiva adeguata e congrua, ha abbracciato l’interpretazione più severa del legislatore ritenendo che il concetto di “comunicazione” contenuto nella norma sanzionatoria si riferisce a ogni singolo documento di spesa errato, omesso o tardivamente inviato al Sistema tessera sanitaria, a nulla rilevando il mezzo di trasmissione (uno o plurimi file), o il numero di soggetti cui i documenti si riferiscono.

Una diversa lettura del testo, infatti, vanificherebbe l’effetto dissuasivo prospettato nella relazione illustrativa citata.

Per tale ragione – conclude l’Agenzia - la sanzione di 100 euro deve essere applicata ad ogni documento senza possibilità, per espressa previsione normativa, di applicare il cumulo giuridico (articolo 12, Dlgs n. 472/1997).

Tuttavia, la sanzione è definibile tramite l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del Dlgs. n. 472 del 1997, utilizzando il codice tributo 8912 “Sanzioni pecuniarie relative all’anagrafe tributaria al codice fiscale alle imposte sui redditi alle imposte sostitutive all’IRAP e all’IVA” e, qualora la comunicazione sia correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione base su cui applicare le percentuali di riduzione disposte dal citato articolo 13, è data dalla sanzione ordinaria ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.

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