Sui premi diffida non aggirabile

Pubblicato il 26 giugno 2009 Il ministero del Lavoro aveva respinto, con nota 4913/2009, la prassi utilizzata dall’Inail per “quantificare le somme dovute per il mancato assoggettamento del personale all’obbligo assicurativo e per invitare il datore di lavoro al pagamento delle stesse”. Per la richiesta dei premi non pagati, l’Istituto assicuratore usa invece ancora oggi il “certificato di variazione” – quantificando direttamente il dovuto e invitando il datore all’immediato pagamento - in luogo della “diffida”, che, invece, inviata per raccomandata al datore che ha commesso violazioni, consente che questi si adegui o faccia ricorso alla direzione provinciale del Lavoro (poi al ministero) entro dieci giorni. Con la nota 24 giugno 2009, n. 6704, l’Inail recepisce finalmente le indicazioni del ministero e assicura che in sei mesi (dal 1° gennaio 2010) si metterà in regola.
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