Se non espressamente pattuito, il superminimo non può essere assorbito dall’aumento retributivo derivante da un passaggio di livello.
L’assunto viene confermato dalla Corte di Cassazione, nell’ordinanza 5 maggio 2025, n. 11771, che ha condiviso l’interpretazione del giudice di seconde cure secondo cui l’espressa previsione di assorbibilità del superminimo concesso dal datore di lavoro opera limitatamente alle ipotesi contemplate dall’accordo stesso, dovendosi ritenere esclusa la possibilità di ridurre la maggiore somma concessa in funzione dell’aumento dei minimi retributivi derivante da un passaggio di livello.
Secondo la Corte territoriale, infatti, la progressione economica dovuta al passaggio di livello è caratterizzata da una dinamica salariale legata all’esercizio di mansioni e all’anzianità di servizio del prestatore d’opera, sicché la stessa sfugge al generale principio di assorbibilità.
Quando può, allora, applicarsi il generale principio di assorbibilità del superminimo? A quali clausole dovrà porre attenzione il datore di lavoro?
Tutte le risposte nell'Approfondimento che segue.
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