Termine nullo, niente risarcimento

Pubblicato il 29 luglio 2008

Nel ddl di conversione del dl n. 112/08, sono state introdotte delle modifiche inerenti le conseguenze di contratti di lavoro illegittimi, nelle ipotesi di stipula in violazione alle norme sull'assunzione e sulla proroga. Ipotesi a cui la giurisprudenza, in mancanza della previsione di una sanzione specifica, applicava la misura della conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato. In particolare, le novità riguardano la fissazione del principio secondo cui, in presenza delle suddette violazioni, il datore è tenuto ad indennizzare il lavoratore con un importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto. Trovando applicazione l'art. 1419 c.c., in base al quale la nullità di una singola clausola comporta la nullità dell'intero contratto, la sanzione della conversione in contratto a tempo indeterminato dovrà ora applicarsi solo nelle ipotesi espressamente previste. Il testo di modifica del dl prevede l'applicazione di tali novità solamente in riferimento ai giudizi in corso.

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