Vanno contestate le mancanze addebitate al dirigente licenziato per motivi disciplinari

Pubblicato il 12 luglio 2018

Con sentenza n. 17676 del 5 luglio 2018 la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito che le tutele dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) trovano applicazione nell’ipotesi di licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell’impresa, sia se il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, sia se a base del recesso ponga comunque condotte suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, con la conseguenza che la violazione di dette garanzie esclude la possibilità di valutare le condotte causative del recesso (ex plurimis: Cass. n. 2553/2015 e Cass. n. 18270/2013).

Poiché un dirigente era stato licenziato:

gli Ermellini non hanno potuto fare altro che confermare la natura ontologicamente disciplinare del licenziamento intimatogli in quanto riconducibile ad una sua condotta colpevole in senso lato che aveva così pregiudicato il rapporto di fiducia con la società.

Per quanto sopra il licenziamento è stato dichiarato ingiustificato per mancanza di preventiva contestazione delle mancanze addebitate ex art. 7 Legge n. 300/1970.

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