Vino dealcolato, regole per la produzione e vendita

Pubblicato il 08 gennaio 2026

Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2026, è stata definita la disciplina in materia di accisa applicabile ai processi di dealcolazione del vino, in attuazione dell’articolo 33-ter del Testo unico delle accise (TUA), approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Il decreto 29 dicembre 2025, adottato di concerto con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è finalizzato a:

Le disposizioni del decreto Mef/Masaf del 29 dicembre 2025 si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia dal 6 gennaio 2026.

Ambito di applicazione e definizioni

Il provvedimento del 29/12/20252 si applica ai processi di dealcolazione del vino, intesi come processi meccanici o termici disciplinati dall’allegato VIII, parte I, sezione E, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che utilizzano vino come materia prima e producono congiuntamente:

Ai fini dell’applicazione della disciplina delle accise, il decreto distingue tra:

Produzione di alcole e deposito fiscale

Soggetti EID

Per i soggetti EID:

E’ obbligatoria l’installazione di:

Nei depositi fiscali dei soggetti EID l’alcole ottenuto non può essere sottoposto a denaturazione.

Soggetti DID

I soggetti DID, che superano il limite quantitativo annuo di vino dealcolato inferiore a 1.000 ettolitri, operano previa:

Le semplificazioni sono finalizzate a:

Ai soggetti DID non si applicano alcune disposizioni del regolamento ministeriale 27 marzo 2001, n. 153, in particolare:

Resta ferma la possibilità, per l’Amministrazione finanziaria, di procedere al prelievo di campioni ai fini dei controlli qualitativi sull’alcole prodotto.

Una delle principali semplificazioni riguarda l’esonero dall’obbligo di installare strumenti di misura aventi rilevanza fiscale per:

  1. la determinazione quantitativa del vino impiegato come materia prima;
  2. la determinazione del vino dealcolato ottenuto.

Tale esonero non comporta l’eliminazione degli obblighi di tracciabilità, che sono assolti mediante:

Le semplificazioni previste per i soggetti DID:

Procedura autorizzativa e verifiche tecniche

Per i soggetti EID, l’avvio dell’attività di dealcolazione è subordinato alla presentazione di un’istanza all’Ufficio delle dogane territorialmente competente, contenente:

L’ufficio procede alla verifica documentale e tecnica dell’impianto e determina la cauzione, commisurata alla quantità massima di alcole detenibile. Il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Accertamento dell’alcole e circolazione

L’accertamento dell’alcole prodotto avviene:

L’alcole accertato è:

  1. annotato nel registro di carico e scarico;
  2. trasferito in regime sospensivo di accisa verso un deposito fiscale autorizzato a riceverlo, secondo le modalità previste dal decreto.

Adempimenti amministrativi e dichiarativi

I soggetti EID sono tenuti a:

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