Decreto PA e sport: nuove assunzioni Giustizia, previdenza giudici onorari

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Decreto PA e sport: nuove assunzioni Giustizia, previdenza giudici onorari

Prosegue, presso il Senato, l'iter di conversione in legge del Dl n. 75/2023 (Decreto PA e sport), recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. Il provvedimento, si rammenta, ha già ottenuto il via libera della Camera.

Alcuni degli emendamenti introdotti in sede di conversione riguardano il settore giustizia.

Tra le novità, sono ricomprese misure:

  • relative al personale del ministero della Giustizia, quali l'aumento della dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria;
  • in tema di disciplina del regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari e l'assimilazione dei compensi dai medesimi percepiti ai redditi da lavoro dipendente;
  • concernenti il rispetto del principio di parità di genere nell'ambito dell'elezione del Consiglio nazionale forense;
  • introduttive dell'esclusione dell'applicazione delle norme contenute nel Testo Unico del pubblico impiego, diverse dai principi ivi previsti, agli ordini e collegi professionali, nonché ai relativi organismi nazionali, in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non disponga diversamente.

Ulteriore correttivo di rilievo - si rammenta - è costituito dall'ampliamento del numero dei professionisti delegati alle vendite nelle procedure esecutive.

Nuove assunzioni nell'amministrazione giudiziaria

Come anticipato, tra le principali modifiche che si segnalano, il nuovo articolo 13-bis prevede l’aumento di 1.947 unità di personale della dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria.

Le nuove unità verranno assegnate al comparto funzioni centrali, area dei funzionari.

In tale contesto, è altresì disposto l'adeguamento delle tabelle organiche che dovrà essere attuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Previdenza giudici onorari, disciplina

Di sicuro rilievo le disposizioni contenute nel nuovo art. 15-bis, riguardanti la magistratura onoraria.

La norma in esame è volta a disciplinare il regime previdenziale applicabile ai magistrati onorari, distinguendo a seconda che svolgano la funzione in via esclusiva o non esclusiva.

Nel dettaglio, il regime previdenziale da applicare ai magistrati onorari confermati, in base alle diverse opzioni esercitate (regime esclusivo/non esclusivo) e delle situazioni soggettive individuali (avvocati, dipendenti pubblici) è il seguente:

  • i magistrati onorari confermati che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS e godono delle relative prestazioni previdenziali e assistenziali;
  • i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva vengono iscritti alla gestione separata e il relativo onere contributivo è ripartito nella misura di 1/3 a carico del giudice onorario e di 2/3 a carico del ministero;
  • i magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via non esclusiva ed abbiano titolo per iscriversi a Cassa forense, mantengono l'iscrizione presso la detta cassa.

Infine, si prevede che per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l’esercizio esclusivo delle funzioni e sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni precedentemente rilasciate.

I compensi dei giudici onorari, inoltre, vengono espressamente assimilati ai redditi da lavoro dipendente.

Elezione CNF nel rispetto del principio di parità di genere

Da segnalare, per finire, la novità introdotta con il nuovo art. 16-bis, costituita da una norma di interpretazione autentica riguardante le modalità di elezione del Consiglio nazionale forense nel rispetto del principio di parità di genere.

Viene chiarito, in particolare, che il principio dell'equilibrio tra i generi, nell’ambito delle elezioni del CNF, è assicurato dall’osservanza dei seguenti requisiti richiamati dall'articolo 34 della Legge ordinamentale forense:

  • che nel Consiglio siano presenti entrambi i generi;
  • che, nei distretti di Corte di appello in cui sono eletti 2 componenti, il secondo eletto sia, oltre che di un ordine circondariale diverso da quello del primo eletto, anche di un genere diverso rispetto a quello di quest’ultimo.

In conclusione, si ricorda che il Decreto legge ha disposto anche il differimento, dal 30 giugno 2023 al 15 gennaio 2024, del termine a partire dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dalla riforma Cartabia in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale.

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