Rimborsi Iva infrannuali

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Prima Istanza entro il 30 aprile

I contribuenti che maturano una eccedenza (trimestrale) di imposta detraibile, superiore a 2.582,28 euro, possono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi tramite il modello F24.

La richiesta di rimborso/compensazione va fatta telematicamente entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento utilizzando il Modello Iva TR.

In particolare, i contribuenti che hanno realizzato nel trimestre tale eccedenza possono:
  • chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza;
  • utilizzare l'eccedenza in compensazione tramite il modello F24.

LE NOVITÀ DEL MODELLO IVA TR


Le modifiche alla disciplina dei rimborsi Iva previste dall’articolo 13 del “Decreto Semplificazioni” (D.lgs 175/2014) e l’introduzione del meccanismo dello “split payment” da parte della Legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 629, lettera b, Legge190/2014), hanno rivisitato il Modello Iva TR; in particolare il decreto semplificazioni ha riscritto l’articolo 38-bis del D.P.R. 633/1972 rendendo i rimborsi Iva più facili e veloci.


Tra le novità più significative vi è l’introduzione, anche per i rimborsi infrannuali superiori a 15mila euro, in sostituzione dell’obbligo generalizzato della presentazione della garanzia:
  • del visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo
e
  • dell’attestazione patrimoniale e contributiva.
La garanzia è ora prevista soltanto per i casi ritenuti a rischio determinati dalla condotta fiscale del contribuente o dalla sua situazione patrimoniale.

Tra le novità del modello
:
  • non vi è la richiesta dell’apposizione del visto di conformità per le compensazioni di importo superiore a 15.000 euro;
  • il campo 3 del Rigo TD8 va compilato dai soggetti che non sono tenuti alla presentazione della garanzia per i rimborsi oltre 15.000 euro, con la condizione di aver rilasciato l’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di aver fatto apporre il visto di conformità dal professionista o la sottoscrizione dell’organo di controllo;
  • nel quadro Operazioni Attive è stato inserito il nuovo Rigo TA13, dedicato alle operazioni effettuate con il meccanismo dello “Split payment” (prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nei confronti delle P.A., per le quali l’IVA evidenziata in fattura deve essere versata direttamente dall’Amministrazione che acquista o beneficia del servizio).
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Il modello Iva TR (1) deve essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

Per il primo trimestre 2015 andrà presentato entro:
  • il 30 aprile 2015.
Se il termine scade di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Per il primo trimestre, 2015 la scadenza di presentazione è il 30 Aprile 2015.

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(1) Il modello Iva TR è stato approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 39968 del 20 marzo 2015, e si può utilizzare a partire dalle richieste relative al credito Iva del primo trimestre 2015.

QUANDO PUÒ ESSERE RICHIESTO IL RIMBORSO
(Presupposti – Sezione 1 Quadro TD Modello Iva TR)

Il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso - o in alternativa utilizzato in compensazione - dai contribuenti in presenza di specifici presupposti (2) (art. 30, comma 3, DPR n. 633/1972).

Ricorda - Il quadro TD è costituito da quattro sezioni:
  • la prima per l’indicazione dei presupposti richiesti;
  • la seconda per l’indicazione dell’importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare in compensazione;
  • la terza riservata ai soggetti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso nonché all’esonero dalla prestazione della garanzia;
  • la quarta riservata agli enti o società partecipanti all’IVA di gruppo.

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(2) Nel caso specifico si dovrà barrare nella sezione 1 del quadro TD la casella che legittima la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.

Presupposti richiesti dall'art. 30, comma 3


Aliquota media

Contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Nel calcolo dell’aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti e/o le importazioni che le cessioni di beni ammortizzabili (Rigo TD1 Modello Iva TR).

Operazioni non imponibili

Riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, nonché le altre operazioni non imponibili, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo (Rigo TD2 Modello Iva TR).

Acquisto di beni ammortizzabili

Riservato ai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili. In tale ipotesi può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l’imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre (Rigo TD3 Modello Iva TR).

Soggetti non residenti

Operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter o che hanno nominato formalmente un rappresentante fiscale nello Stato (Rigo TD4 Modello Iva TR).

Operazioni non soggette

Riservato ai contribuenti che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato per un importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate (Rigo TD5 Modello Iva TR) relative a:
  • prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
  • prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
  • prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
  • prestazioni di servizi relative alle operazioni esenti nei confronti dei privati stabiliti fuori dalla comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della comunità stessa.
NUOVE REGOLE PER I RIMBORSI

L’articolo 13 del Decreto “Semplificazioni Fiscali” (D.Lgs. n. 175/2014), in vigore dal 13 dicembre 2014, ha rivisto le regole per i rimborsi Iva, elevando la soglia del rimborso senza la presentazione di garanzie.
Le modifiche contenute nella nuova formulazione dell’articolo 38-bis semplificano ed accelerano l’esecuzione dei rimborsi IVA, in conformità alle raccomandazioni espresse in materia dalla Commissione Europea.

Le novità di maggior rilievo riguardano:
  • l’innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell’ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e altri adempimenti (3);
  • la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia (contribuenti non a rischio), presentando una istanza munita:
    • di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
  • l’obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro nelle ipotesi di contribuenti a rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
·         da soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di due anni, ad esclusione delle imprese start-up innovative;
·         da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
      • al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000 euro;
      • al 5% degli importi dichiarati, se questi superano 150.000 euro, ma non superano 1.500.000 euro;
      • al 1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
    • da soggetti che presentano l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
    • da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.
Osserva - Nella Circolare 32/E del 2014 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per il calcolo della soglia di 15.000 euro il limite è da intendersi riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta.
Nuove regole dei rimborsi
Inferiori ad euro 15.000 euro → Senza presentazione della garanzia.

Superiori ad euro 15.000 euro
Senza presentazione della garanzia per:
  • i contribuenti virtuosi, solo se sull’istanza da cui emerge il credito si appone il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo e si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Con presentazione della garanzia per:
  • contribuenti non virtuosi;
  • contribuenti virtuosi che non appongono sull’istanza da cui emerge il credito il visto di conformità o la sottoscrizione dell’organo di controllo o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

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(3) Per i rimborsi IVA fino a 15.000 euro, il contribuente non deve fornire alcuna garanzia fideiussoria ma solo presentare la dichiarazione IVA (per i rimborsi annuali), ovvero l’istanza di rimborso (per quelli infrannuali). Per il calcolo della soglia dei 15.000 euro, il limite deve essere riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate nel periodo d’imposta.

CONTRIBUENTI VIRTUOSI (rimborsi superiori a 15.000 euro senza garanzia fideiussoria)

Per ottenere i rimborsi IVA superiori a 15.000 euro i contribuenti virtuosidevono presentare la seguente documentazione:
  • dichiarazione o istanza da cui emerge il credito corredata dal visto di conformità o la sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti a ciò abilitati.
Nota bene - Il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione è unico sia per i rimborsi, sia per la compensazione del credito IVA (4). Tale certificazione è legata alla modalità di utilizzo del credito IVA (a rimborso o in compensazione) a prescindere dall’ammontare complessivo del credito stesso.
  • la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (5), che attesti determinati requisiti.
Contenuto della dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve attestare che:
  • il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta;
  • la consistenza degli immobili non si è ridotta di oltre il 40% rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta.
  • l’attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle predette risultanze contabili.
Osserva - L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le suddette informazioni si ricavano dalle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, terminato prima della presentazione della dichiarazione o istanza di rimborso.
  • per la società di capitali quotate in borsa, non risultano cedute nell’anno precedente alla richiesta, azioni o quote della medesima società per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;
  • sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.
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(4) L’obbligo di apporre il visto di conformità, già previsto ai fini della compensazione dei crediti IVA con altri debiti tributari (art.10 del D.L. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 102/2009), è stato previsto dal D.Lgs. “Semplificazioni fiscali” anche ai fini del rimborso IVA superiore a 15.000 euro.

(5) La dichiarazione deve essere resa nell'apposito riquadro della dichiarazione Iva ovvero nel modello Iva TR (Sezione 3 quadro TD).


COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA (Regole di utilizzo)

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito Iva, bisogna ricordare che la compensazione orizzontale del credito IVA risultante dal Modello TR può essere effettuata fino a 5.000 euro a partire dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza (modello Iva TR).

Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione.

La circolare 32/E del 2014 ha chiarito che la soglia dei 5.000 euro deve essere calcolata distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA, annuale e trimestrale.

L'ammontare (6) del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24 va indicato nel rigo TD7 del modello Iva TR, tenendo conto di alcune regole tra le quali:
  • quando l’utilizzo del credito Iva infrannuale supera 5.000 euro occorre attendere per la compensazione il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione (es. il 16 maggio);
  • per la compensazione di crediti superiori a 5.000 euro non è necessario il visto di conformità.
Osserva – Per il primo trimestre si deve utilizzare un codice tributo specifico che è 6036 con anno di riferimento 2015. Se vi sono importi iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro, occorre saldare preliminarmente tali importi per poter compensare i restanti crediti.

Il “tetto” di 5.000 euro è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale).

I contribuenti che possono compensare sia i crediti IVA annuali sia quelli maturati trimestralmente nello stesso anno solare hanno, quindi, a disposizione due distinti plafond cui fare riferimento:
  • il primo relativo al credito Iva annuale;
  • il secondo relativo al credito Iva trimestrale.
Osserva - Il limite massimo dei crediti compensabili tramite il Modello F24 è di 700.000 euro, elevato ad un milione di euro nei confronti dei subappaltatori che nell’anno precedente abbiano registrato un volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

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(6) Tale ammontare partecipa al limite annuo di 700.000 euro.

SPLIT PAYMENT (Rimborsi in via prioritaria)

I soggetti passivi che effettuano le operazioni di cui all’articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (fatturazione verso la P.A. con Split payment) sono inclusi, ex D.M. 23gennaio 2015, fra le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi dell’IVA sono eseguiti in via prioritaria ai sensi dell’articolo 38-bis, comma 10, dello stesso decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni.

I rimborsi sono erogati in via prioritaria entro il limite dell’ammontare complessivo dell’imposta applicata alle operazioni, di cui all’articolo 17-ter del decreto n. 633 del 1972, effettuate nel periodo in cui è venuto ad esistenza il credito IVA.

Le condizioni per l'ottenimento dei rimborsi IVA in via prioritaria sono:
  • esercizio dell’attività da almeno tre anni;
  • eccedenza detraibile richiesta a rimborso d'importo pari o superiore a 10.000 euro in caso di richiesta rimborso annuale, ed a 3.000 euro per la richiesta di rimborso trimestrale;
  • eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.
Con il decreto del 20febbraio 2015, alle suddette condizioni vanno integrati i seguenti presupposti generali ossia che:
  • vi deve essere un’eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro;
  • si deve svolgere un'attività con aliquota media sugli acquisti maggiore di quella sulle vendite.
Relativamente allo “Split payment”, nel riquadro relativo alle operazioni Attive TA troviamo il nuovo rigo “TA 13 (Operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 17- ter), relativo alle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, per le quali l’IVA evidenziata in fattura deve essere versata direttamente dall’amministrazione che acquista o beneficia del servizio.

Nel rigo va indicato il totale dell’imponibile relativo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni applicando l’articolo 17-ter.

Quadro Normativo
- D.P.R. n. 633/1972
- D.Lgs. n. 241/1997
- D.L. n. 78/2009
- D.Lgs n. 175/2014 - (Semplificazioni fiscali)
- L. n. 190/2014 - (Legge di Stabilità 2015)
- D.M. 23.01.2015
- D.M. 20.02.2015
- Circolare Agenzia Entrate n. 32 del 30 dicembre 2014
- Provvedimento Agenzia Entrate del 20 marzo 2015
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