Agevolazioni prima casa anche per l’immobile ereditato nello stesso comune di uno preposseduto

Pubblicato il 27 dicembre 2018

Un contribuente, che ha ereditato dal padre un appartamento e che già possiede, nello stesso Comune, un suo immobile (acquistato nel 1971 senza agevolazioni “prima casa”), chiede al Fisco se, in sede di acquisto per successione dell’appartamento, può fruire del beneficio dell’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa, se si impegna a cedere, entro un anno dal decesso del genitore, la sua attuale prima abitazione.

L’Agenzia delle Entrate si esprime con la risposta n. 123/2018 del 21 dicembre, nella quale si legge che è confermata la possibilità, per il contribuente che ha acquistato “mortis causa” dal defunto padre l'abitazione, di adibire tale immobile ad abitazione principale e di beneficiare del bonus “prima casa”, con conseguente versamento in misura fissa delle imposte ipotecaria e catastale.

Dunque, anche al caso di specie è riconosciuta l’applicazione del comma 4-bis dell’articolo 1, della Nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986 (Tur), in quanto scopo della norma è quello di agevolare il contribuente nella sostituzione dell’abitazione preposseduta, concedendo un lasso temporale, più lungo, per l’alienazione dell’immobile da sostituire.

Ciò, però, ad una condizione: l’unico immobile preposseduto, ubicato nel Comune di residenza, non deve essere stato acquistato con le stesse agevolazioni (nel caso di specie ciò è sicuramente vero dato che l’acquisto del primo e unico immobile posseduto dall’istante è avvenuto prima dell’entrata in vigore delle agevolazioni “prima casa”).

Conclude così la risposta n. 123/2018: per poter godere delle agevolazioni “prima casa”, l’istante dovrà procedere alla vendita della casa preposseduta entro un anno dalla data del secondo acquisto, che, nel caso di specie, coincide con la data di apertura della successione.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy