Anche in assenza di atto pubblico l’atto di liberalità è assoggettato all’imposta sulle donazioni

Pubblicato il 06 febbraio 2012 Con ordinanza n. 634 del 18 gennaio 2012, la Corte di cassazione, ha sottolineato l’assoggettabilità, all'imposta sulle donazioni, degli atti di liberalità aventi ad oggetto denaro e beni mobili effettuati da un genitore verso i figli anche in assenza di un atto pubblico di donazione e della relativa accettazione.

Ciò – si legge nel testo della decisione – in virtù del principio secondo cui il presupposto per l'applicabilità dell'imposta sulle donazioni va individuato nel trasferimento per scopo di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene senza che abbia rilevanza alcuna l'inosservanza della forma dell'atto pubblico, richiesta a pena di nullità dell'articolo 782 Codice civile, per l'atto di donazione e la sua accettazione.
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