Anche la durata della convivenza prematrimoniale deve essere valutata nella ripartizione della reversibilità

Pubblicato il 16 novembre 2011 Secondo la Corte di legittimità – sentenza n. 23670 dell'11 novembre 2011 – la ripartizione della pensione di reversibilità, qualora vi sia un concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite che abbiano, entrambi, i requisiti per la relativa pensione, va effettuata non solo sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, ma anche ponderando “ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare, nell’ambito dell’articolo 5 della Legge n. 898/70, in relazione alle particolarità del caso concreto”, compresa, quindi, la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.

Occorre evitare – continua la Cassazione - che l’ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare l’assegno di divorzio in vita.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Pulizie industria - Verbale di accordo del 13/6/2025

18/06/2025

CCNL Oreficeria industria - Verbale di incontro del 12/6/2025

18/06/2025

CCNL Alimentari pmi Confapi - Accordo del 28/5/2025

18/06/2025

Oreficeria industria. Incremento retributivo

18/06/2025

Alimentari pmi Confapi. Rinnovo

18/06/2025

Pulizie industria. Rinnovo

18/06/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy