Anche la durata della convivenza prematrimoniale deve essere valutata nella ripartizione della reversibilità

Pubblicato il 16 novembre 2011 Secondo la Corte di legittimità – sentenza n. 23670 dell'11 novembre 2011 – la ripartizione della pensione di reversibilità, qualora vi sia un concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite che abbiano, entrambi, i requisiti per la relativa pensione, va effettuata non solo sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, ma anche ponderando “ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare, nell’ambito dell’articolo 5 della Legge n. 898/70, in relazione alle particolarità del caso concreto”, compresa, quindi, la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.

Occorre evitare – continua la Cassazione - che l’ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare l’assegno di divorzio in vita.
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