ANF. Rivalutati i livelli di reddito validi dal 1° luglio 2011

Pubblicato il 15 giugno 2011 La legge istitutiva dell’Assegno per il nucleo familiare (la n. 153/1988) prevede che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione del citato assegno siano rivalutati annualmente, con decorrenza 1° luglio e validità sino al 30 giugno dell'anno successivo, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo calcolato dall'Istat.

L’ISTAT  ha calcolato la misura dell’indice percentuale dei prezzi al consumo tra l’anno 2009 e l’anno 2010, fissandola all’1,6%.

Sulla base di tale indice, è risultato necessario rivalutare i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011.

Con la circolare n. 83 del 13 giugno 2011, l’Inps ha provveduto a fornire le tabelle aggiornate, contenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

I livelli di reddito fissati serviranno per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione. Solo un esempio: il limite di reddito annuo minimo riportato nella tabelle 11 allegata, quello che riguarda la generalità dei casi, e cioè il nucleo con entrambi i genitori e almeno un figlio e nessun componente inabile, si fissa a 13.422,52 euro. Sulla base di tale reddito rivalutato, l'importo mensile dell'assegno resta invariato: Euro 137,5 per tre componenti e Euro 258,33, per 4 componenti.
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