Appello con filtro

Pubblicato il 02 luglio 2012 Il nuovo filtro di ammissibilità in appello di cui all’articolo 54 del Decreto legge n. 83/2012, consiste in una prognosi circa la ragionevole probabilità di accoglimento del gravame effettuata dal giudice di secondo grado prima di passare alla fase della trattazione della causa.

Nel procedere a tale giudizio, l’organo giudicante si baserà sugli atti del procedimento di primo grado, sull'atto di appello e sulla comparsa di costituzione di controparte. In caso di appello incidentale della controparte, l'ordinanza di inammissibilità del giudice potrà essere pronunciata solo se entrambi gli appelli risultano inammissibili.

Ai sensi del nuovo articolo 348-bis del Codice di procedura civile, la decisione del giudice sulla ragionevole probabilità di accoglimento dell’appello dovrà essere comunque motivata con mero rinvio, con riferimento a precedenti conformi o sulla base di elementi ed argomenti nuovi.

Anche nel caso in cui l’appello venga dichiarato inammissibile, la sentenza di primo grado potrà essere sempre impugnata mediante ricorso per Cassazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Regime fiscale per i neo residenti in Italia

02/10/2025

Premi di risultato e welfare aziendale: dalla conversione alla partecipazione

02/10/2025

Bonus prima casa valido in caso di permute e immobili da costruire

02/10/2025

Premi di risultato: conversione in welfare e nuove forme di partecipazione

02/10/2025

Cassazione: sospensione per un avvocato che ha alterato una procura alle liti

02/10/2025

Decreto giustizia: via libera definitivo

02/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy