Assegno di invalidità: necessario il requisito di inattività lavorativa

Pubblicato il 18 ottobre 2021

Con il messaggio 14 ottobre 2021, n. 3495, l’Istituto Previdenziale fornisce chiarimenti in merito al requisito di inattività lavorativa per l’erogazione dell’assegno mensile di invalidità, di cui all’articolo 13 legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall’articolo 1, comma 35, legge 24 dicembre 2007, n. 247.

La Corte di Cassazione ha affermato che l’inattività lavorativa non costituisce una mera condizione di erogabilità dell’assegno ma determina un elemento costitutivo del diritto alla prestazione.

Dunque, lo svolgimento di attività lavorativa impedisce la liquidazione dell’assegno, a prescindere dalla misura del reddito ricavato.

Pertanto, a decorrere dal 14 ottobre 2021, il soggetto beneficiario (in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge), riceverà l’assegno mensile solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy