Autoriciclaggio, punito anche il trasferimento di somme destinate a uso personale

Pubblicato il 10 ottobre 2014 Il Ddl sul rientro dei capitali dall'estero ha terminato il 9 ottobre la sua partita in Commissione finanze, dove l’esame sul progetto di legge si è concluso; il testo licenziato è successivamente approdato in Aula della Camera per la discussione, che precede il voto.

Trovato un accordo sull’emendamento Boschi, che si concentrava sulla nuova formulazione del reato di autoriciclaggio voluta dal ministero della Giustizia, nell'ultima giornata di lavoro in Commisisone, è stato presentato un nuovo subemendamento, proposto da Luca Pastorino (Pd), che di fatto cambia completamente lo scenario di riferimento del reato, modificando il terzo comma del nuovo articolo 648-ter1 del Codice penale, appunto dedicato all’autoriciclaggio, e aggiungendolo al Dlgs 231/2001.

Autoriciclaggio con portata ampia

Nel testo dell’emendamento presentato dal Governo era esclusa la responsabilità nei casi in cui le fattispecie del reato di autoriciclaggio venissero destinate alla utilizzazione o al godimento personale.

Con l’emendamento di ieri, lo scenario di riferimento dell’autoriciclaggio è destinato a cambiare profondamente, estendendosi anche all’autoconsumo.

La Commissione finanze, approvandolo, ha infatti esteso le sanzioni previste per il reato di autoriciclaggio anche alle società e, nello specifico, alla responsabilità amministrativa degli enti, applicando le disposizioni del Dlgs 231/2001, che prevede multe molto alte e pene interdittive per le imprese.

Con l’estensione del Dlgs 231 all’autoriciclagio, un amministratore che ha costituito fondi all'estero ne risponderà non solo in proprio, ma gli effetti si ripercuoteranno anche sulla società, sempre che non si riesca a dimostrare l'adozione di modelli organizzativi adeguati di prevenzione.
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