Black list, contraddittorio preventivo necessario

Pubblicato il 28 maggio 2016

Il caso di una rettifica - ex articolo 110, comma 11, del Tuir - dell'Agenzia delle Entrate, ricorrente, per costi black list non preceduta da invito con termine dilatorio al fine di fornire le prove richieste, è occasione per la Cassazione di confermare l'illegittimità dell'accertamento.

La mancanza del contraddittorio preventivo, prima dell’emissione dell’atto impositivo, comporta l’illegittimità dell'accertamento anche se tale nullità non sia espressamente contemplata dalla legge.

È quanto stabilito dalla Cassazione nella sentenza 10988 del 27 maggio 2016.

Nella sentenza si ricorda che l’articolo 110, comma 11, del Tuir prevede che “l'amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento dell'imposta o di maggior imposta, deve notificare all'interessato un'avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le prove predette. Ove l'amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovrà darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento”.

L'inosservanza dell'obbligo determina – ex art. 12 dello statuto del contribuente e della sentenza 18184/2013 delle sezioni unite della Cassazione – un vizio di legittimità in quanto impedisce il pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale.

La Cassazione, a supporto di quanto stabilito, richiama la sentenza 24823/2015 delle Sezioni unite: pur non esistendo un obbligo generalizzato a pena di nullità di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati, nell’ipotesi in cui la norma preveda un termine utile per l’esercizio di tale diritto, l’inosservanza rende illegittimo l’accertamento, sebbene la nullità non sia espressamente indicata.

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