Canone speciale Tv/radio. Invariati gli importi 2022

Pubblicato il 25 febbraio 2022

Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 dicembre 2021, in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2022, informa che i canoni di abbonamento speciale alla radiodiffusione, per l’anno 2022, rimangono invariati.

Si ricorda che sono tenuti al pagamento del canone speciale di abbonamento alla radiodiffusione coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.

In sostanza, ne sono tenuti i proprietari o gestori di locali pubblici come cinema, teatri, alberghi, quando la detenzione avviene al di fuori dell’ambito familiare.

Il decreto 27 dicembre 2021 avvisa che i canoni di abbonamento speciale rimangono fissati nella misura di cui alle tabelle 3 e 4 allegate al Dm 29 dicembre 2014 (e presenti nel sito RAI).

In particolare, nella Tabella n. 3 sono specificati gli importi dovuti per gli abbonamenti presso alberghi, villaggi turistici, campeggi, bar, ristoranti. Le somme variano da 195,87 euro, per le strutture con un solo apparecchio televisivo, a 6.528,27 euro, per gli alberghi a 5 stelle o quelli con cento o più camere.

Invece, nella Tabella 4 sono riportati gli importi del canone relativo all’uso degli apparecchi televisivi nei cinema, teatri, discoteche e negli altri locali a questi assimilabili. In questo caso, le somme variano da 243,51 e 315,97 euro.

Per quanto riguarda il canone della radio, per l’anno 2022, si segnala l’unificazione dell’importo per tutte le tipologie e categorie:

 

Annuale

Semestrale

Trimestrale

Canone

Euro 29,94

Euro 15,28

Euro 7,95

Categorie obbligate

Si elencano le categorie soggette al pagamento del canone in parola: alberghi; residence turistico-alberghieri; villaggi turistici e campeggi; esercizi pubblici; sportelli bancari; pensioni e locande; affittacamere; navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: motel, villaggi-albergo; circoli e associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571.

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