Certificazione dei contratti di lavoro solo da parte dei veri Enti bilaterali

Pubblicato il 14 febbraio 2018

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la circolare n. 4 del 2018 per far fronte alle numerose segnalazioni pervenute inerenti l’attività di certificazione dei contratti di lavoro da parte di soggetti totalmente privi dei requisiti per svolgere tale attività.

Nello specifico, ci si riferisce alle segnalazioni sulle attività di certificazione dei contratti di lavoro, oltre che di appalto e subappalto, svolte da soggetti totalmente privi dei requisiti necessari, che invece reclamizzano la possibilità di certificare tali contratti, evidenziando gli effetti opponibili ai terzi – ivi compresi gli Organi di vigilanza – derivanti dal provvedimento di certificazione.

Il riferimento esplicito è agli pseudo “Enti bilaterali”, che reclamizzano la suddetta possibilità di certificazione dei contratti ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 e del D.P.R. n. 177/2011.

Requisiti degli Enti bilaterali

Al riguardo – nella circolare n. 4/2018 – l’Ispettorato specifica che, ai sensi dell’articolo 2, lett. h), del D.Lgs. n. 276/2003, possono definirsi Enti bilaterali, ai fini dello svolgimento delle attività demandate dallo stesso Dlgs, solo quei soggetti costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”.

Pertanto, qualora tale requisito sia carente – e quindi l’Ente sia costituito da Organizzazioni datoriali o sindacali non aventi, per ciascuna parte, il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi – l’Organismo non può ritenersi un Ente bilaterale abilitato a svolgere le attività indicate dal citato art. 2, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003 e, tanto meno, l’attività di certificazione.

Ricorda, infine, l’INL che il personale ispettivo potrà operare nei confronti dei provvedimenti certificati da tali pseudo Enti, adottando anche ogni eventuale provvedimento di carattere sanzionatorio.

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