Cessione d'azienda con contestuale vendita delle rimanenze. Occhio all'abuso di diritto

Pubblicato il 25 luglio 2013 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17956 del 24 luglio 2013, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso l'elusività di un'operazione di cessione d'azienda operata da un'impresa sottoposta a concordato preventivo.

Accogliendo le deduzioni rese dall'agenzia delle Entrate, la Suprema corte ha ritenuto che l'operazione posta in essere, accompagnata dalla contestuale vendita delle rimanenze del magazzino, fosse stata concretizzata al solo scopo dell'ottenimento di un indebito risparmio d'imposta.

Anche nell'ipotesi di specie – si legge nel testo della decisione – deve ritenersi applicabile l'articolo 37-bis del Dpr n. 600/1973, essendo evidente che l'atto fosse finalizzato ad aggirare obblighi e conseguire vantaggi fiscali ottenuti “mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta”; ed infatti, non erano ravvisabili delle ragioni economiche diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Tax Control Framework assicurazioni: pubblicate le linee guida 2025

29/08/2025

Cinema e audiovisivo, più tempo per i contributi per le iniziative 2025

29/08/2025

Prosecuzione attività lavorativa dopo età pensionabile: a quali condizioni?

29/08/2025

Disconoscimento INPS: la subordinazione tra familiari va provata

29/08/2025

Sindaci di società e doveri di controllo

29/08/2025

Energy Release 2.0: firmato il decreto per imprese energivore e rinnovabili

29/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy