Cessione d'azienda con contestuale vendita delle rimanenze. Occhio all'abuso di diritto

Pubblicato il 25 luglio 2013 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 17956 del 24 luglio 2013, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso l'elusività di un'operazione di cessione d'azienda operata da un'impresa sottoposta a concordato preventivo.

Accogliendo le deduzioni rese dall'agenzia delle Entrate, la Suprema corte ha ritenuto che l'operazione posta in essere, accompagnata dalla contestuale vendita delle rimanenze del magazzino, fosse stata concretizzata al solo scopo dell'ottenimento di un indebito risparmio d'imposta.

Anche nell'ipotesi di specie – si legge nel testo della decisione – deve ritenersi applicabile l'articolo 37-bis del Dpr n. 600/1973, essendo evidente che l'atto fosse finalizzato ad aggirare obblighi e conseguire vantaggi fiscali ottenuti “mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta”; ed infatti, non erano ravvisabili delle ragioni economiche diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026 in GU: guida alle novità in materia di lavoro

31/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro, legge in GU: le novità

31/12/2025

CBAM: avvio dal 1° gennaio 2026. Obblighi per importatori

31/12/2025

Conguaglio contributivo 2025: dall'Inps regole, scadenze e istruzioni

31/12/2025

Interesse legale 2026 all’1,60%: impatto su contributi e sanzioni

31/12/2025

Pensioni: adeguamento alla speranza di vita, con deroghe

31/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy