Collocamento presso i parenti se i genitori sono inidonei all’affidamento

Pubblicato il 30 gennaio 2012 In materia di affidamento dei minori, la Cassazione, con la sentenza n. 784 del 20 gennaio 2012, ha ricordato come, benché sia assente, nella disciplina vigente, una previsione specifica, “il richiamo, ancorché generico, contenuto nell'art. 155, comma 2, c.c., ai provvedimenti che il giudice assume per i figli con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essi, ma pure quello, più particolare, alle modalità con cui ciascun coniuge contribuisce alla cura e alla educazione dei figli, oltre che al loro mantenimento e istruzione, indica la possibilità di collocare il figlio presso terzi, in caso di inidoneità genitoriale”.

Sì, dunque, al collocamento, presso i parenti, del minore quando, in particolari e gravi situazioni, entrambi i genitori non siano idonei all'affidamento o quando essi stessi lo rifiutino.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Modello 730/2025: scadenza terza finestra per CAF e professionisti

22/07/2025

Cooperative e vigilanza: illegittimo lo scioglimento automatico

22/07/2025

Contributi per impianti CER: accesso a comuni fino a 50.000 abitanti

22/07/2025

Congedo di paternità obbligatorio anche alle coppie omogenitoriali

22/07/2025

Esenzione IRES del 95% sui dividendi da Paesi Black List, chiarimenti Entrate

22/07/2025

Licenziamenti illegittimi nelle PMI: incostituzionale il tetto di 6 mensilità

22/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy