Confidi: regole per la proroga della gestione dei contributi

Pubblicato il 08 gennaio 2026

Con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, adottato il 22 dicembre 2025, sono state definite le procedure attuative per la presentazione delle domande di proroga del termine di gestione dei contributi concessi ai Confidi ai sensi del decreto 3 gennaio 2017, nonché le modalità di restituzione delle risorse del fondo rischi nei casi di mancata proroga o di diniego.

Il provvedimento dà attuazione all’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’8 agosto 2025, completando il quadro regolatorio relativo alla gestione delle risorse residue assegnate ai Confidi.

Ambito di applicazione

Il decreto Mimit del 22 dicembre 2025 disciplina:

Le disposizioni si applicano ai Confidi assegnatari dei contributi concessi in attuazione del decreto 3 gennaio 2017, inclusi quelli che, successivamente all’entrata in vigore del decreto 9 dicembre 2022, hanno utilizzato il fondo rischi anche per la concessione di finanziamenti agevolati.

Requisiti per l’accesso alla proroga

Ai fini dell’ammissibilità della domanda di proroga, il Confidi deve possedere, alla scadenza del termine di gestione, tutti i seguenti requisiti:

Modalità e termini di presentazione della domanda

La richiesta di proroga:

È inoltre richiesto che il Confidi disponga di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, registrata presso il Registro delle imprese.

Istruttoria e divieto di utilizzo delle risorse

Le domande sono esaminate dal Ministero secondo l’ordine cronologico di presentazione. Nel corso dell’istruttoria:

Il provvedimento di proroga o di diniego è adottato entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa.

Dalla scadenza del termine di gestione e fino alla ricezione del provvedimento ministeriale, è fatto espresso divieto ai Confidi di utilizzare le risorse del fondo rischi.

Restituzione delle risorse del fondo rischi

Nei casi di mancata presentazione della domanda di proroga o di diniego, il decreto disciplina una procedura articolata di restituzione, distinguendo tra:

  1. Restituzione immediata
  1. Restituzione differita

In entrambi i casi è previsto l’obbligo di trasmissione di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (DSAN) e della relativa documentazione contabile. Il mancato adempimento comporta l’avvio delle procedure di riscossione coattiva, con applicazione degli interessi di mora.

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