Esenzione IVA massoterapisti: imponibilità per osteopati, chiropratici e chinesiologi
Pubblicato il 25 febbraio 2026
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Con la risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al trattamento IVA applicabile alle prestazioni rese nell’ambito delle attività di osteopata, chiropratico, chinesiologo e massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (massoterapista). Il documento di prassi definisce l’ambito applicativo dell’articolo 10, primo comma, n. 18), del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che disciplina l’esenzione dall’imposta per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, nonché le conseguenti modalità di fatturazione.
Dopo aver ricostruito il quadro normativo relativo alle professioni sanitarie e alle arti ausiliarie soggette a vigilanza, l’Agenzia esamina le singole figure professionali interessate. La risoluzione chiarisce che i massaggiatori capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, espressamente ricompresi tra le arti ausiliarie ai sensi dell’articolo 99 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possono applicare l’esenzione IVA, a condizione che siano in possesso di un titolo idoneo all’esercizio dell’attività. Per tali prestazioni trova applicazione anche il divieto di emissione della fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio.
Diversamente, le prestazioni rese da osteopati e chiropratici restano imponibili, poiché l’iter normativo previsto per il pieno riconoscimento delle relative professioni sanitarie non risulta completato alla data del 24 febbraio 2026. L’esenzione è esclusa anche per le prestazioni dei chinesiologi, in quanto la figura disciplinata dal Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, non è qualificata dall’ordinamento come professione sanitaria.
Il quadro normativo di riferimento
Il regime di esenzione dall’Imposta sul valore aggiunto per le prestazioni sanitarie trova fondamento nell’articolo 10, primo comma, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972. La disposizione prevede l’esenzione per le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio di professioni o arti sanitarie soggette a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del Regio Decreto n. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie), ovvero individuate con decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
L’applicazione dell’esenzione richiede la presenza congiunta di due presupposti:
- un requisito oggettivo, consistente nella natura sanitaria della prestazione;
- un requisito soggettivo, rappresentato dall’esercizio dell’attività nell’ambito di una professione sanitaria o di un’arte ausiliaria formalmente riconosciuta e sottoposta a vigilanza.
Il quadro nazionale deve essere interpretato in coerenza con la Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, che consente agli Stati membri di esentare dall’imposta le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche, come definite dalle rispettive normative interne. Ne consegue che il diritto all’esenzione dipende dalla qualificazione giuridica attribuita alla professione dall’ordinamento nazionale e non esclusivamente dalla natura materiale della prestazione resa.
In tale prospettiva, la verifica del riconoscimento formale della professione sanitaria assume rilievo decisivo ai fini della corretta applicazione del regime IVA.
Analisi delle singole figure professionali
Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (Mcb)
La risoluzione dedica particolare attenzione alla figura del massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (Mcb), chiarendone l’inquadramento ai fini dell’esenzione IVA. Il Mcb è espressamente ricompreso tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie dall’articolo 99 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265; tale inclusione integra il requisito soggettivo previsto dall’articolo 10, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972.
La figura è caratterizzata da:
- attività soggetta a vigilanza sanitaria;
- qualifica formalmente riconosciuta dall’ordinamento;
- operatività nell’ambito di un’arte ausiliaria, quindi non come professione sanitaria autonoma, ma come attività sanitaria vigilata.
Ai fini dell’esenzione, la risoluzione precisa che le prestazioni rese dal Mcb rientrano nel regime agevolato a condizione che:
- la prestazione sia riconducibile ad attività di diagnosi, cura o riabilitazione della persona;
- il professionista sia in possesso di un titolo abilitante idoneo che attesti la qualifica di Mcb.
Osteopata
Per l’osteopata, la risoluzione giunge a conclusioni diverse. La professione è stata individuata dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, ma, alla data del 24 febbraio 2026, il percorso normativo necessario alla piena operatività non risulta completato. In particolare, non è stato definito l’accordo Stato-Regioni sui titoli equipollenti, non è stato istituito l’albo professionale e non è intervenuto un decreto ministeriale ai fini dell’esenzione IVA. Inoltre, l’osteopata non è ricompreso tra le arti ausiliarie dell’articolo 99 del Regio Decreto n. 1265/1934.
Ne consegue che le prestazioni rese dagli osteopati non soddisfano il requisito soggettivo richiesto dalla norma agevolativa e sono assoggettate a IVA con aliquota ordinaria, con applicazione degli ordinari obblighi di fatturazione elettronica.
Chiropratico
Analoghe conclusioni valgono per il chiropratico. Sebbene la figura sia richiamata dalla Legge n. 3/2018, alla data del 24 febbraio 2026 il percorso attuativo non risulta avviato né completato. La professione non è ricompresa tra le arti ausiliarie elencate dall’articolo 99 del Regio Decreto n. 1265/1934 e non è stata individuata da un decreto del Ministero della Salute ai fini dell’esenzione prevista dall’articolo 10, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972.
In assenza del riconoscimento formale necessario, le prestazioni rese dal chiropratico restano imponibili e sono assoggettate a IVA con aliquota ordinaria, con applicazione degli ordinari obblighi di fatturazione elettronica.
Chinesiologo
La risoluzione analizza infine il chinesiologo, figura disciplinata dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, nell’ambito della riforma delle professioni sportive. L’attività del chinesiologo è orientata alla promozione dell’attività motoria e al benessere della persona, con interventi finalizzati al miglioramento dello stile di vita. Si tratta di un ambito professionale distinto da quello sanitario in senso stretto e non sovrapponibile alle attività di diagnosi, cura o riabilitazione riservate alle professioni sanitarie regolamentate.
Poiché la figura non è qualificata come professione sanitaria né come arte ausiliaria soggetta a vigilanza ai sensi dell’articolo 99 del Regio Decreto n. 1265/1934, e non risulta individuata da decreto ministeriale ai fini IVA, le prestazioni rese dal chinesiologo sono assoggettate a IVA con aliquota ordinaria, con i conseguenti obblighi di fatturazione elettronica.
Modalità di fatturazione
La risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026 affronta anche il profilo operativo relativo alla documentazione fiscale delle prestazioni rese dalle figure professionali esaminate, distinguendo in modo netto tra attività esenti e attività imponibili.
Prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino (Mcb)
Per le prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, qualificate come prestazioni sanitarie esenti ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972, trova applicazione la disciplina speciale in materia di fatturazione.
In particolare, trattandosi di prestazioni sanitarie potenzialmente detraibili dal paziente, opera il divieto di emissione della fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI), previsto dall’articolo 10-bis del Decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, e dall’articolo 9-bis del Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.
Le prestazioni possono essere documentate anche mediante il Sistema Tessera Sanitaria (STS), secondo le modalità previste dalla normativa di settore.
Prestazioni rese da osteopati, chiropratici e chinesiologi
Diversamente, le prestazioni rese da osteopati, chiropratici e chinesiologi non sono qualificate come sanitarie ai fini fiscali. Tali prestazioni:
- non rientrano nell’ambito dell’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, n. 18), del D.P.R. n. 633/1972;
- non sono detraibili come spese sanitarie;
- non sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria.
Di conseguenza, i professionisti che esercitano tali attività sono tenuti a emettere fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI) e ad applicare l’IVA con aliquota ordinaria, secondo le regole generali previste dalla disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
Schema riepilogativo
Alla luce dei chiarimenti forniti dalla risoluzione n. 9/E del 24 febbraio 2026, si propone di seguito uno schema riepilogativo del trattamento IVA e delle modalità di fatturazione applicabili alle diverse figure professionali esaminate.
| Figura professionale | Riconoscimento ai fini sanitari | Esenzione IVA ex art. 10, co. 1, n. 18), D.P.R. n. 633/1972 | Fatturazione elettronica tramite SdI |
|---|---|---|---|
| Massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (Mcb) | Sì, arte ausiliaria ex art. 99 R.D. n. 1265/1934 | Sì, in presenza di titolo idoneo | No (divieto per prestazioni sanitarie) |
| Osteopata | No, iter normativo non completato | No | Sì |
| Chiropratico | No, iter normativo non avviato/completato | No | Sì |
| Chinesiologo | No, professione sportiva ex D.Lgs. n. 36/2021 | No | Sì |
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