Confisca commisurata al profitto

Pubblicato il 29 marzo 2016

Se l’amministratore di due società distrae fondi di provenienza regionale, non può essere disposta la confisca indifferenziata sui beni delle predette due società senza considerare il diverso profitto conseguito da ciascuna di esse.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, accogliendo le richieste dell’amministratore - imputato di malversazione ai danni dello Stato - limitatamente alle modalità di confisca in relazione al reato de quo.

Quest’ultimo censurava, in particolare, i criteri di determinazione del profitto sottoposto a confisca ex art. 19 D.Lgs 231/2001.

Distinta contestazione, autonoma erogazione, profitto e confisca

E nel ritenere fondata la doglianza, la Suprema Corte da atto di come, nello specifico, sia stata formulata a carico di ciascuna società una distinta contestazione a fronte di autonome erogazioni in favore dell’una e dell’altra. Sicché ciascun ente ha, dunque, conseguito un autonomo profitto a cui va commisurata la confisca.

No al principio solidaristico

Non varrebbe in senso opposto - conclude la Corte con sentenza n. 12653 del 25 marzo 2016 -  il richiamo al principio solidaristico che nel caso di illecito plurisoggettivo implica l’imputazione dell’intera azione e dell’effetto conseguente in capo a ciascun concorrente: non ricorre infatti un concorso fra due enti, che rispondono autonomamente alla condotta dell’amministratore, il quale ricopre in entrambe le società posizione apicale. 

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