Contratti di solidarietà: per i contributi valgono trasferimento d’azienda e successione di appalti

Pubblicato il 06 maggio 2014 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti presentata da una società, fornisce precisazioni sul contributo ai lavoratori in caso di contratto di solidarietà, ex art. 5, commi 5 e 8, Legge n. 236/1993.

Il contributo è riconosciuto al lavoratore che abbia un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno novanta giorni dalla data della richiesta dell’ammortizzatore sociale. Tuttavia, chiarisce il Ministero con nota prot. 14662 del 17 aprile 2014, l’anzianità aziendale può essere valutata:

- in caso di trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 c.c., cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle due imprese;

- in caso di successione di appalti, conformemente a quanto previsto dall’INPS con circolare n. 30 del 2.3.2012, cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, qualora i lavoratori, continuando a prestare la stessa attività per il medesimo appaltante, transitino da un’impresa all’altra.

APPROFONDIMENTO
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Personale domestico - Verbale di riunione dell'11/2/2026

16/02/2026

CCNL Pubblici esercizi Fipe - Verbale di accordo del 10/2/2026

16/02/2026

Personale domestico. Trattamento economico

16/02/2026

Pubblici esercizi Fipe. Assistenza sanitaria

16/02/2026

Sicurezza sul lavoro: cosa prevede il piano integrato 2026

16/02/2026

Contributo assunzioni under 36 editoria 2025: requisiti, importo e domanda

16/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy