Contratti di solidarietà: per i contributi valgono trasferimento d’azienda e successione di appalti

Pubblicato il 06 maggio 2014 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rispondendo ad una richiesta di chiarimenti presentata da una società, fornisce precisazioni sul contributo ai lavoratori in caso di contratto di solidarietà, ex art. 5, commi 5 e 8, Legge n. 236/1993.

Il contributo è riconosciuto al lavoratore che abbia un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno novanta giorni dalla data della richiesta dell’ammortizzatore sociale. Tuttavia, chiarisce il Ministero con nota prot. 14662 del 17 aprile 2014, l’anzianità aziendale può essere valutata:

- in caso di trasferimento d’azienda di cui all’art. 2112 c.c., cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle due imprese;

- in caso di successione di appalti, conformemente a quanto previsto dall’INPS con circolare n. 30 del 2.3.2012, cumulando i periodi prestati alle dipendenze delle diverse imprese appaltatrici, qualora i lavoratori, continuando a prestare la stessa attività per il medesimo appaltante, transitino da un’impresa all’altra.

APPROFONDIMENTO
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

ZES Marche e Umbria: via libera al rilancio economico

05/08/2025

Reddito di lavoro autonomo: l'analisi della Fondazione studi

05/08/2025

Più tempo per codice dello spettacolo, contratti di lavoro e equo compenso

05/08/2025

Concorso Giustizia 2025: 2.970 posti per funzionari e assistenti

05/08/2025

Approvato DDL semplificazioni: novità su fisco, burocrazia e ambiente

05/08/2025

Giustizia civile: 500 giudici da remoto e organici potenziati

05/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy