Corretto inquadramento contrattuale: mansioni svolte valutate nella loro unitarietà

Pubblicato il 26 marzo 2018

Con la sentenza n. 6793 del 19 marzo 2018, la Suprema Corte di Cassazione risolve la questione relativa al corretto livello di inquadramento contrattuale che spetta ad una dipendente che aveva sostituito un superiore per scelta organizzativa della società.

Nello specifico, la dipendente chiedeva di essere inquadrata nel II livello del Ccnl del commercio, ossia un livello contrattuale superiore a quello che le era stato assegnato, oltre al risarcimento del danno per la patologia depressiva a cui era andata incontro a causa del demansionamento subito.

Il datore di lavoro si era opposto al riconoscimento dell’inquadramento superiore alla lavoratrice motivando il fatto nel seguente modo:

- le mansioni superiori non erano state svolte in maniera esclusiva dalla stessa e neppure in prevalenza quantitativa rispetto alle mansioni alle quali da contratto era addetta;

- le mansioni superiori erano state svolte in forma vicaria, ossia in parziale sostituzione del direttore del punto vendita quando costui era assente.

Parere della Corte

La Cassazione, nella sentenza n. 6793/2018, rispetto alle suddette motivazioni ha ritenuto che:

- ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, “i compiti svolti dal dipendente devono essere valutati nella loro unitarietà, senza atomizzazioni o parcellizzazioni di singole funzioni che, isolatamente considerate, non farebbero mai emergere l'esatto tenore qualitativo di una data posizione di lavoro”.

- relativamente alle mansioni vicarie, “ai fini dell'acquisizione del superiore livello contrattuale ex art. 2103 c.c., rilevano anche le mansioni sostitutive, quando le mansioni vicarie siano travalicate in ragione del carattere permanente della sostituzione e della persistenza solo formale della titolarità delle stesse in capo al superiore sostituito, per effetto di una stabile scelta organizzativa del datore di lavoro”.

Alla luce di tutto ciò, la Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal datore di lavoro, riconoscendo il diritto della lavoratrice ad essere inquadrata nel superiore livello contrattuale, ritenendo, inoltre, che il dipendente che si deprime dopo essere stato demansionato ha diritto al risarcimento del danno.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di ricerca e incarichi post-doc: contributi INPS e Uniemens

12/09/2025

CGUE: tutela antidiscriminatoria estesa ai lavoratori caregiver

12/09/2025

Contributi minimi avvocati: avvisi pagoPA e modelli F24 - quarta rata

12/09/2025

Riforma commercialisti 2025: tutte le novità approvate dal Governo

12/09/2025

Bonus psicologo 2025: al via le domande dal 15 settembre

12/09/2025

Prima casa, vendita entro 2 anni. Quando l’utilizzo del credito?

12/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy