Corte costituzionale: il pluralismo sindacale va garantito

Pubblicato il 24 luglio 2013 Con la sentenza n. 231 depositata il 23 luglio 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 19, primo comma, lettera b), dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.

Secondo la Consulta, la norma censurata contrasta, in primo luogo, con l'articolo 3 della Costituzione sotto il duplice profilo della irragionevolezza intrinseca e della disparità di trattamento che è suscettibile di ingenerare tra sindacati. Inoltre, sarebbe evidente anche una violazione dell'articolo 39, primo e quarto comma, della Carta fondamentale in considerazione del contrasto che, sul piano negoziale, ne deriva ai valori del pluralismo e della libertà di azione della organizzazione sindacale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy