Corte costituzionale: il pluralismo sindacale va garantito

Pubblicato il 24 luglio 2013 Con la sentenza n. 231 depositata il 23 luglio 2013, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 19, primo comma, lettera b), dello Statuto dei lavoratori (Legge n. 300/1970), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.

Secondo la Consulta, la norma censurata contrasta, in primo luogo, con l'articolo 3 della Costituzione sotto il duplice profilo della irragionevolezza intrinseca e della disparità di trattamento che è suscettibile di ingenerare tra sindacati. Inoltre, sarebbe evidente anche una violazione dell'articolo 39, primo e quarto comma, della Carta fondamentale in considerazione del contrasto che, sul piano negoziale, ne deriva ai valori del pluralismo e della libertà di azione della organizzazione sindacale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Sezioni Unite: tutela del terzo se l’illecito è precedente al sequestro

18/11/2025

TFR, indice di rivalutazione di ottobre 2025

18/11/2025

Sgravio contributivo contratti di solidarietà: requisiti, calcolo e conguagli

17/11/2025

MASE, nuove regole FER2 su rinuncia, decadenza e tariffe incentivanti

17/11/2025

Cedolare secca, secondo acconto in scadenza. Calcolo e modalità di versamento

17/11/2025

Contributi per alloggi ai lavoratori del turismo: rettifica

17/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy