Corte Ue: no alle regole del lavoro a termine per la somministrazione

Pubblicato il 12 aprile 2013 La disciplina comunitaria del lavoro a termine non può essere applicata al lavoro in somministrazione. In questo senso si è espressa la Corte di giustizia europea nella causa C-209/12, dell'11 aprile 2013, nella questione sollevata dal Tribunale di Napoli a seguito di un ricorso presentato da un lavoratore che chiedeva la trasformazione del suo rapporto di lavoro interinale con Poste Italiane in rapporto a tempo indeterminato.

Sotto la lente la direttiva Ce 1999/70 e l'allegato accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999. I giudici europei fanno notare che  il quarto comma del preambolo dell’accordo quadro espressamente stabilisce che: “Il presente accordo si applica ai lavoratori a tempo determinato, ad eccezione di quelli messi a disposizione di un’azienda utilizzatrice da parte di un’agenzia di lavoro interinale. È intenzione delle parti considerare la necessità di un analogo accordo relativo al lavoro interinale”.

Inoltre asseriscono che la somministrazione di lavoratori interinali costituisce una costruzione complessa e specifica del diritto del lavoro che implica un duplice rapporto di lavoro: uno tra l’agenzia di lavoro interinale e il lavoratore interinale ed uno tra questo e l’impresa utilizzatrice. Inoltre vi è un rapporto di somministrazione tra l’agenzia di lavoro interinale e l’impresa utilizzatrice.

Di tutto questo non viene fatta menzione nella disciplina comunitaria in questione e pertanto si deve concludere nel senso che la direttiva 1999/70 e l’accordo quadro non si applicano né al rapporto di lavoro a tempo determinato tra un lavoratore interinale e un’agenzia di lavoro interinale né al rapporto di lavoro a tempo determinato tra tale lavoratore e un’impresa utilizzatrice. Non vi è, quindi, spazio per la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy