A partire dal 18 novembre 2025 e fino al 2 dicembre 2025, le imprese che hanno già trasmesso la comunicazione originaria per il credito d’imposta previsto per la Zona Economica Speciale Unica (ZES Unica) sono tenute a completare un adempimento importante per accedere all’agevolazione: l’invio della comunicazione integrativa.
Tale comunicazione attesta l’effettiva realizzazione degli investimenti dichiarati, effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 15 novembre 2025.
La scadenza riguarda esclusivamente le imprese localizzate nelle regioni rientranti nella ZES Unica, ovvero Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo. Le aree sono individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
La comunicazione integrativa rappresenta l’ultimo passaggio richiesto dalla normativa per poter usufruire del credito d’imposta ZES Unica 2025.
L’invio:
Per accedere al credito d’imposta ZES Unica 2025, la normativa prevede un percorso articolato in due fasi obbligatorie.
La prima fase consiste nell’invio della comunicazione iniziale, che deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate nel periodo compreso tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025. In questa fase l’impresa è tenuta a dichiarare l’ammontare degli investimenti programmati e delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 al 15 novembre 2025.
Successivamente, la seconda fase, prevista tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, richiede l’invio della comunicazione integrativa. Questa trasmissione è necessaria per attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2025 e per confermare l’importo del credito d’imposta maturato, corredato dalle fatture elettroniche e dalla certificazione prevista dalla normativa. Il completamento di entrambe le fasi, nel rispetto delle relative scadenze, è condizione indispensabile per accedere all’agevolazione.
Le comunicazioni devono essere trasmesse esclusivamente per via telematica, utilizzando il modello ufficiale approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2025, disponibile sul portale istituzionale dell’Agenzia. L’invio deve avvenire tramite il software dedicato “ZES Unica Integrativa 2025”, che costituisce l’unico canale abilitato alla presentazione della comunicazione integrativa. La trasmissione può essere effettuata direttamente dall’impresa beneficiaria oppure da un intermediario abilitato.
Ai fini della validità della richiesta, la comunicazione deve essere trasmessa nel periodo compreso tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025.
Nella stessa finestra temporale, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025, è consentito trasmettere una nuova comunicazione integrativa che sostituisce integralmente quella inviata in precedenza: l’ultima comunicazione validamente trasmessa è l’unica rilevante ai fini dell’agevolazione. È inoltre possibile annullare la comunicazione integrativa già inviata; tuttavia, l’annullamento comporta la cancellazione di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse e determina la decadenza dal beneficio.
Il credito d’imposta spettante sarà determinato dall’Agenzia delle Entrate mediante un apposito provvedimento, atteso entro il 12 dicembre 2025, con il quale verrà stabilita la percentuale di fruizione da applicare al credito teorico risultante dalla comunicazione integrativa. Tale percentuale sarà definita sulla base del rapporto tra l’ammontare complessivo delle richieste pervenute e il limite di spesa disponibile.
Il credito riconosciuto potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel, Fisconline o F24 Web). L’utilizzo tramite home banking non è consentito, poiché impedirebbe all’Amministrazione finanziaria l’effettuazione dei controlli preliminari necessari.
Il credito diviene effettivamente fruibile dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilisce la percentuale di utilizzo e, comunque, non prima del rilascio della seconda ricevuta, emessa dopo la presa in carico della comunicazione integrativa, con la quale l’Agenzia comunica al beneficiario l’autorizzazione all’utilizzo del credito.
Per gli investimenti non interamente documentati mediante fatture elettroniche, il contribuente è tenuto a trasmettere la certificazione del revisore legale tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it
La certificazione deve essere inviata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento e sarà oggetto di verifica documentale da parte del Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. L’utilizzo del credito relativo a tali investimenti sarà possibile solo dopo l’esito positivo della verifica.
Nel caso di acconti fatturati tra il 20 settembre 2023 e il 31 dicembre 2024, relativi a investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, la certificazione deve attestare che le spese rappresentano acconti dei medesimi investimenti. Le relative fatture devono essere trasmesse insieme alla certificazione, al medesimo indirizzo PEC sopra indicato.
Per agevolare imprese e professionisti nella gestione degli adempimenti, si riporta di seguito un promemoria operativo con le principali scadenze e attività da monitorare.
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