Dall'allegazione all'atto di acquisto non discende la natura contrattuale del regolamento condominiale

Pubblicato il 23 settembre 2011 La Corte di cassazione, con sentenza n. 19209 del 21 settembre 2011, ha accolto il ricorso presentato da una donna avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano riconosciuto valore contrattuale al regolamento condominiale senza che il condominio avesse dato la prova della natura contrattuale dello stesso e cioè la prova che lo stesso fosse stato approvato all'unanimità da tutti i condomini.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, non valeva a tal fine la considerazione del condominio secondo cui la ricorrente, nell'atto di compravendita, aveva dichiarato di accettare il regolamento condominiale “potendo una simile dichiarazione giustificare il mancato accertamento della trascrizione dell'atto contenente il regolamento stesso, ma non anche la mancata indagine circa la natura contrattuale del medesimo”.

Sempre in tema di condominio, i giudici di Cassazione, con la sentenza n. 19210 del 21 settembre 2011, hanno spiegato come sia legittima, da parte del condomino, la richiesta di poter accedere alla documentazione contabile conservata dall'amministratore.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy