Danni da aggressione di cane randagio a carico del Comune

Pubblicato il 31 agosto 2011 Con sentenza n. 17528 del 23 agosto 2011, la Corte di cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da una donna avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano respinto la domanda di risarcimento danni dalla stessa avanzata a carico del Comune a seguito dell'aggressione subita da parte di un cane randagio mentre era alla guida del proprio ciclomotore.

I giudici di legittimità, dopo aver sottolineato come i compiti di “organizzazione, prevenzione, e controllo” dei cani “vaganti” spettino anche ai Comuni, “tenuti anch’essi, in correlazione con gli altri soggetti pubblici (e non) indicati dalla legge, ad adottare concrete iniziative e assumere provvedimenti volti ad evitare che animali randagi possano arrecare danni alle persone nel territorio di competenza”, hanno ritenuto “non corretta” la limitazione della domanda operata, nella specie, dalla corte di merito al mero “dovere istituzionale di ogni amministrazione comunale di prevenire il randagismo”, nonché alla rilevanza del fenomeno alla mera attività di “accalappiamento dei cani randagi”, così come non corretta è stata ritenuta l’affermazione secondo cui all’epoca del sinistro siffatta “funzione pubblica” spettava in via esclusiva all’unità sanitaria locale territorialmente competente.
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