Decadenza ricostituzione delle pensioni per errori di calcolo

Pubblicato il 08 luglio 2014 Con circolare n. 15 del 3 luglio 2014, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha ricordato che il 6 luglio 2011 è entrato in vigore il D.L. n. 98/2011 che all’art. 38 ha apportato norme che hanno ridefinito completamente i rapporti di forza nel contenzioso tra pensionato ed ente previdenziale, limitando fortemente la possibilità per i primi di agire giudizialmente al fine di vedersi riconosciuti i propri diritti.

Stante quanto sopra, chiarisce la circolare, le prestazioni erogate in data precedente al 6 luglio 2011 sarebbero sottoposte ad un termine di decadenza che scade il 5 luglio 2014, anche se l’INPS, in riferimento alle stesse, ha sostenuto l’insussistenza dell’applicabilità del nuovo termine di decadenza.

Per le prestazioni erogate, invece, a decorrere dal 6 luglio 2011, il termine di decadenza triennale inizia a decorrere dalla data del provvedimento formale di liquidazione o, se precedente (o mancante), dalla data del pagamento della prestazione.

Conseguentemente, la Fondazione Studi suggerisce a tutti i pensionati di attivarsi per verificare che la prestazione attualmente erogata dall’INPS sia corretta, rivolgendosi a qualsiasi operatore specializzato a tale verifica.

Qualora venga riscontrato che sia stata riconosciuta una prestazione di importo inferiore a quanto dovuto, viene consigliato di adire al più presto l’autorità giudiziaria, per ottenere il corretto importo della prestazione spettante e conseguentemente degli arretrati nei limiti della natura sostanziale della decadenza.

Il termine di decadenza di tre anni per dell’azione giudiziaria decorre dalla corresponsione di ogni singolo rateo di prestazione e, pertanto, il diritto di ogni rateo è da considerarsi autonomo rispetto al complessivo diritto alla pensione.
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