Decreto di riordino forme contrattuali. Corretto un errore presente nel testo

Pubblicato il 27 febbraio 2015 L’art. 46, comma 1, lett c) dello schema di D.Lgs. in materia di riordino delle tipologie contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni, approvato in via preliminare il 20 febbraio 2015, prevede l’abrogazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 151 del 2001.

Tuttavia, il suddetto articolo del T.U. sulla maternità e paternità – relativo al divieto di discriminazione - è già stato oggetto di modifiche ad opera del D.Lgs. n. 5/2010 per cui, al momento, è costituito da un solo comma che, tra l’altro, ribadisce quanto già stabilito dall'art. 25, comma 2 bis, D.Lgs. 198/2006 in forza del quale "Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti".

Sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato un avviso inerente l’errore riscontrato, a seguito di segnalazioni ricevute, nel testo dell'articolo 46 del decreto legislativo relativo al testo organico delle tipologie contrattuali, pubblicato sul sito del Governo, laddove viene abrogato l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 151 del 2001.

Il Ministero ha, quindi precisato che l'errore è stato corretto e che pertanto tale abrogazione è stata eliminata dal testo da ultimo trasmesso alla Presidenza del Consiglio.
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